Trasferimento contributi previdenziali erroneamente versati, le istruzioni operative
12 Marzo 2018
L'INPS, con la Circolare n. 45 del 9 marzo 2018 ha fornito le istruzioni operative nel caso di contribuzione previdenziale indebitamente versata ad un ente previdenziale pubblico diverso (Gestione separata) rispetto a quello realmente creditore, chiarendo la portata applicativa della disposizione ex art. 116, co. 20, L. n. 388/2000. Tale norma, infatti, prevede la possibilità di trasferimento della contribuzione erroneamente versata direttamente al legittimo Ente destinatario, in luogo del mero rimborso delle somme. L'INPS ha sottolineato che “la ratio della norma è quella di favorire il debitore ed evitare l'onere di chiedere contestualmente un rimborso per poi effettuare un pagamento della stessa natura e con l'aggravio di sanzioni”.
Requisiti fondamentali affinché tale previsione operi, precisa l'Istituto, sono la natura previdenziale del contributo e la buona fede del creditore.
Il documento in esame, nello specifico chiarisce:
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