Stress lavorativo da organizzazione del lavoro: sì all’indennizzo dell’INAIL

La Redazione
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13 Marzo 2018

La malattia professionale derivante dallo stress lavorativo riconducibile all'organizzazione del lavoro deve essere oggetto di indennizzo da parte dell'INAIL.

Una dipendente di una società proponeva ricorso innanzi alla Corte di Appello di Brescia chiedendo la condanna dell'INAIL al pagamento in suo favore di una rendita per inabilità permanente, per i gravi disturbi di ansia e depressione derivategli dall'eccessivo stress lavorativo. La Corte, pur confermando l'esistenza del disturbo psichico in capo alla donna, le aveva negato l'indennizzo, sostenendo che lo stato depressivo non rientrasse tra i rischi assicurati dall'art. 3, TU n. 1124/1965. La lavoratrice, dunque, ricorreva per cassazione.

La Corte, con la sentenza n. 5066 del 5 marzo 2018, nell'accogliere il ricorso della dipendente e nel condannare l'INAIL al pagamento della rendita permanente, ha affermato il principio secondo cui "nell'ambito del sistema del TU sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l'organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione; dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica".

Inoltre, la Cassazione ha precisato che "ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all'INAIL, anche se non è compresa tra le malattie tabella o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata".