La competenza della sezione specializzata impresa in caso di concorrenza sleale

Redazione scientifica
14 Marzo 2018

Il rapporto tra tribunale e sezione specializzata delle imprese si pone in termini di competenza e non di ripartizione degli affari interni all'ufficio.

Il caso. Una società promuoveva un giudizio dinanzi al tribunale di Milano assumendo di occuparsi della stampa di tessuti e lamentando che la convenuta, avendo ottenuto la consegna di alcuni campioni dei disegni stampati dall'attrice, ne avrebbe copiati alcuni, sicché la stessa convenuta avrebbe posto in essere una condotta di concorrenza sleale. Il tribunale, ritenuta la propria competenza, ha riconosciuto la sussistenza di una condotta di concorrenza sleale, per scorrettezza professionale e condannato la società convenuta al risarcimento dei danni. La Corte d'appello rigettava il gravame.

La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione contro tale decisione, denunciando con il primo (e assorbente) motivo che i giudici del gravame sarebbero incorsi in violazione delle norme sulla competenza, infatti, la società attrice in primo grado era da ritenersi totalmente estranea al campo della proprietà industriale, poiché i disegni oggetto della denunciata imitazione non erano stati registrati.

Il rapporto tra tribunale ordinario e sezione specializzata. Il Collegio, nell'affrontare la questione sottoposta alla sua attenzione, ritiene anzitutto necessario chiedersi se il rapporto tra tribunale ordinario e sezione specializzata si ponga in termini di competenza oppure in termini di ripartizione interna al medesimo ufficio giudiziario: «se fosse vera la seconda soluzione, l'eccezione di incompetenza sollevata dalla ricorrente dovrebbe essere disattesa». Nella giurisprudenza di legittimità si sono alternate nel coso degli anni pronunce a favore dell'uno e dell'altro orientamento.

Nel caso in esame, sostengono i Supremi Giudici, a fronte di una controversia instaurata presso il tribunale di Milano e che, ove sottratta alla competenza della sezione specializzata, avrebbe dovuto essere instaurata presso il tribunale di Brescia, non si tratta neppure di stabilire se il rapporto tra la sezione specializzata ed il tribunale si ponga in termini di ripartizione interna degli affari o di competenza, essendo sufficiente fare applicazione del principio, «che appare incontrovertibile», affermato da Cass. civ., n. 25059/2017, secondo cui: «se una controversia assegnata alle sezioni specializzate delle imprese sia promossa dinanzi a tribunali diversi da quelli in cui sono presenti dette sezioni, la pronunzia non può essere che di incompetenza perché si è adito l'ufficio giudiziario anche territorialmente sbagliato».

Nessuna allegazione della titolarità di un diritto di privativa. Ciò detto, osserva il Collegio, l'originaria attrice, a sostegno della propria domanda, non ha allegato di essere titolare di diritti di privativa, ossia di diritti di proprietà industriale acquistati «mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice» (art. 2 d.lgs. n. 30/2005).

La competenza delle sezioni specializzate… Orbene, l'art. 3 d.lgs. n. 168/2003 attribuiva alle sezioni specializzate per la proprietà industriale le controversie in materia «di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale». Sicchè, la competenza delle sezioni specializzate si radicava in presenza di concorrenza sleale interferente e non di concorrenza sleale cd. pura. Analoga questione si ripropone, oggi, dopo l'istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa, in relazione all'art. 134 del codice della proprietà industriale.

… in materia di proprietà industriale ed intellettuale. La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare che «In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi del d.lgs. n. 168/2003, art. 3, si ha interferenza tra fattispecie di concorrenza sleale e tutela della proprietà industriale o intellettuale sia nelle ipotesi in cui la domanda di concorrenza sleale si presenti come accessoria a quella di tutela della proprietà industriale e intellettuale, sia in tutte le ipotesi in cui, ai fini della decisione sulla domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento dei danni, debba verificarsi se i comportamenti asseritamente di concorrenza sleale interferiscano con un diritto di esclusiva. Ne consegue che la competenza delle sezioni specializzate va negata nei soli casi di concorrenza sleale cd. pura, in cui la lesione dei diritti riservati non sia, in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale, tale da dover essere valutata, sia pure incidenter tantum, nella sua sussistenza e nel suo ambito di rilevanza» (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 21762/2013).

Concorrenza sleale interferente o concorrenza sleale pura? Pertanto, nell'ipotesi in cui la titolarità di un diritto di privativa non sia stata neppure oggetto di allegazione da parte del preteso danneggiato, la configurabilità di condotta sleale interferente deve escludersi. La Corte territoriale ha, quindi, errato nell'affermare irrilevante la «circostanza che si tratti di disegni non registrati e quindi sottratti alla tutela brevettuale, proprio perché l'originaria attrice non ha svolto un'azione diretta all'accertamento di un suo diritto di proprietà industriale, ma si è limitata a contestare ipotesi di concorrenza sleale riferiti all'uso scorretto di quei disegni».

La controversia ha ad oggetto un'ipotetica concorrenza sleale pura… In conclusione, non trattandosi di disegni protetti ai sensi del codice della proprietà industriale, la controversia ha ad oggetto un'ipotetica concorrenza sleale pura, così rimessa alla competenza del tribunale ordinario.

… rimessa alla competenza del tribunale ordinario. Per tale motivo, la Corte ha cassato la sentenza e rinviato la causa al tribunale di Brescia, di cui ha dichiarato la competenza.

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