Principio di scissione soggettiva degli effetti e notificazione degli atti sostanziali

15 Marzo 2018

Il presente contributo si sofferma sulla estensibilità del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche agli atti sostanziali, con particolare riguardo alla disciplina degli effetti sostanziali degli atti processuali.
Il quadro normativo e giurisprudenziale

A seguito della sentenza n. 477/2002 della Corte costituzionale vige nel nostro sistema processuale il generale principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica degli atti processuali, da cui discende il perfezionamento per il notificante in corrispondenza del momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e per il destinatario al momento della ricezione dell'atto notificato, con operatività retroattiva del primo perfezionamento solo nel caso di perfezionamento anche per il destinatario.

È bene rammentare che già con sentenza n. 69/1994 la Corte costituzionale, in materia di notificazioni all'estero, aveva fatto derivare dagli artt. 3 e 24 Cost. l'esigenza che «le garanzie di conoscibilità dell'atto, da parte del destinatario, si coordinino con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso» ed ha, altresì, individuato come soluzione costituzionalmente obbligata della questione sottoposta al suo esame quella desumibile dal «principio della sufficienza [...] del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante».

Il principio è stato recepito nel codice di rito all'art. 149 c.p.c., ove si prevede espressamente, al riguardo della notifica a mezzo del servizio postale, che la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto.

Si osserva, a margine, che la ratio fondante la scissione degli effetti appare essere stata posta in disparte dalla regolamentazione della dinamica di deposito degli atti e dei documenti nell'ambito del processo civile telematico (art. 16-bis, comma 7, d.lgs. 18 ottobre 2012, n. 179; art. 13 d.m. 21 febbraio 2011, n. 44), laddove si assegna rilevanza al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, step del tutto estraneo alla disponibilità del depositante.

Tornando al tema principale, si rammenta che è sorto contrasto in dottrina e in giurisprudenza (v. ad esempio Cass. civ.,sez. III, 19 agosto 2009, n. 18399 e Cass. civ. sez. III, sent. n. 9303/2012) sull'estensione del principio della scissione degli effetti ed in particolare sulla sua incidenza in tema di atti con effetti sostanziali, soprattutto nel caso in cui l'atto abbia anche, oltre a rilevanza processuale, effetti sostanziali, come nel caso dell'atto di citazione con efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c..

Nei principali campi di confronto sul tema, rappresentati dall'esercizio del diritto di riscatto dell'immobile locato, ai sensi della l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 39 (Cass. civ. sez. III, 8 giugno 2012, n. 9303) e dalla prescrizione delle sanzioni amministrative (Cass. civ., sez. II, 24 aprile 2010, n. 9841), si è giunti alla conclusione dell'inidoneità sostanziale della mera consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

La sentenza delle Sezioni Unite n. 24822 del 2015

La pronuncia in esame risolve il nodo suddetto, nello specifico affrontando la portata preclusiva dell'art. 1334 c.c. in punto di determinazione di efficacia degli atti unilaterali (i quali «[…] producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati») con particolare riguardo alla notifica dell'atto interruttivo della prescrizione dell'azione revocatoria ex art. 2903 c.c..

Il percorso argomentativo della Suprema Corte si muove tra le opposte esigenze del principio di ragionevolezza, sotteso, nella pronuncia della Consulta, alla regola di sufficienza delle formalità non sottratte alla disponibilità del notificante, e di certezza del diritto, tradizionalmente evocata a fondamento del regime degli atti unilaterali recettizi.

Mentre per gli atti negoziali unilaterali il bilanciamento delle opposte esigenze è già risolto, in modo inequivoco, dalla lettera dell'art. 1334 c.c., nel caso degli atti processuali, sia pure con effetti sostanziali, l'esigenza di non comprimere il diritto di difesa e i termini dalla Legge previsti per il suo esercizio induce ad accettare nel sistema quel minimo elemento di incertezza - dal punto di vista del destinatario - correlato al lasso di tempo corrente tra l'avvio dell'iter di notifica e il suo perfezionamento con effetti ex tunc.

Proprio al fine di contenere l'ambito dell'incertezza del diritto, il principio di scissione viene confinato ai soli casi in cui l'esercizio del diritto può essere fatto valere solo mediante atti processuali, come, per l'appunto, nel caso dell'atto interruttivo del termine prescrizionale ex art. 2903 c.c..

Negli altri casi, il titolare del diritto ha facoltà di scelta tra più modalità di esercizio e, quindi, deve accettare il rischio, laddove opti per l'esercizio del diritto mediante la notifica di un atto processuale, di un eventuale ritardo nell'espletamento dell'iter di notifica.

Atti soggetti al principio della scissione degli effetti

Stante la netta definizione fornita dal dictum delle Sezioni Unite, possono agevolmente individuarsi le tipologie di domande giudiziali interessate dal principio di scissione.

È il caso delle domande volte all'esercizio di diritti potestativi, quale l'azione volta alla risoluzione di un contratto preliminare avente ad oggetto la promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo, risultando in siffatti casi inidoneo a fini interruttivi qualsiasi atto stragiudiziale di costituzione in mora, la cui efficacia, ai fini di quanto previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., è limitata ai diritti cui corrisponde un obbligo di prestazione della controparte, con esclusione, dunque, di quei diritti cui si collega una posizione di mera soggezione della controparte all'iniziativa altrui (v. Cass. civ., sez. II, 27 aprile 2016, n. 8417).

Una breve ricognizione consente di individuare, senza pretesa di esaustività, quali ulteriori domande soggette al principio di scissione quelle aventi ad oggetto:

È evidente come, nonostante il rigore nella definizione della categoria, essa appare comunque molto ampia e sollecita l'attenzione dell'interprete e dell'operatore del diritto stante la portata spesso decisiva della tempestività dell'inoltro degli atti interruttivi.

Conclusioni

Nel quadro generato dal nuovo assetto giurisprudenziale della materia della maturazione degli effetti della notifica, possono distinguersi gli atti sostanziali, per i quali vale la regola ex art. 1334 c.c. della necessaria conoscenza legale da parte del destinatario, dagli atti processuali, ove vale, in via generale, il principio della scissione soggettiva degli effetti.

Quanto agli effetti sostanziali degli atti del processo deve ulteriormente distinguersi tra quelli producibili solo per il mezzo dello strumento processuale e quelli ottenibili altrimenti: solo nel primo caso può darsi l'effetto retroattivo oggi normativamente fissato dall'art. 149 c.p.c..

In conseguenza della descritta distinzione, potrà verificarsi il caso, solo apparentemente contraddittorio, di un atto processuale i cui effetti meramente processuali devono essere temporalmente ricondotti al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario, mentre gli effetti sostanziali (pure generabili altrimenti) dovranno essere ascritti al momento della consegna al destinatario.

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