Impugnazione degli atti di gara indetta da Poste Italiane: giurisdizione amministrativa o ordinaria?

Redazione scientifica
16 Marzo 2018

L'appalto del servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto cartacei per i dipendenti di Poste Italiane, non è funzionale agli scopi istituzionali della stazione appaltante, ossia i servizi postali di cui all'art. 211 d.lgs. n. 163/2006, le cui controversie ricadono ex lege nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo; ne consegue che l'impugnazione degli atti della procedura è devoluta alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario.

Il caso. Poste Italiane aveva indetto una gara d'appalto per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa per i propri dipendenti. A seguito dell'aggiudicazione, una società chiedeva al Tar Lazio di annullare il provvedimento di aggiudicazione e dichiarare l'inefficacia dell'eventuale contratto stipulato nelle more tra Poste Italiane e l'aggiudicataria.

Poste Italiane proponeva regolamento preventivo di giurisdizione del giudice, chiedendo che fosse dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Appalto del servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto cartacei... Il Collegio osserva che nel caso di specie la procedura di gara indetta da Poste Italiane, avente ad oggetto appunto l'appalto del servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto cartacei, non sia funzionale agli scopi istituzionali della stazione appaltante, ossia i servizi postali di cui all'art. 211 d.lgs. n. 163/2006, le cui controversie ricadono ex lege nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo.

…non rientra nei servizi effettuati da Poste Italiane. Risulta, pertanto, evidente che l'appalto in esame non rientra in alcuno dei servizi effettuati da Poste Italiane, nemmeno come appalto ad essi strumentale.

Impugnazione degli atti di gara. Ne consegue che l'impugnazione degli atti della procedura di causa non rientra nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva di cui all'art. 133, comma 1, lett. e) c.p.a., e quindi, sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo, è devoluta alla (residuale) competenza giurisdizionale del giudice ordinario, «che, non è, del resto, esclusa dall'autovincolo impostosi da Poste Italiane all'osservanza delle regole di evidenza pubblica, come ha giustamente rilevato il pubblico ministero».

Giurisdizione del giudice ordinario. Per tale ragione, la Suprema Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e rimesso la causa dinanzi al tribunale competente per territorio, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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