Danni a cose e soggetti esclusi

Giuseppe Sileci
20 Marzo 2018

Se due autoveicoli, che appartengono alla stessa persona, rimangono coinvolti in un sinistro stradale, può il proprietario chiedere il risarcimento dei danni materiali, subiti da uno dei suoi mezzi, all'impresa che assicurava l'altro veicolo, se al conducente di quest'ultimo è imputabile il sinistro?

Se due autoveicoli, che appartengono alla stessa persona, rimangono coinvolti in un sinistro stradale, può il proprietario chiedere il risarcimento dei danni materiali, subiti da uno dei suoi mezzi, all'impresa che assicurava l'altro veicolo, se al conducente di quest'ultimo è imputabile il sinistro?

A mente del comma 1 dell'art. 129 cod. ass., «non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro».

Prosegue la norma stabilendo anche che non sono terzi, limitatamente ai danni a cose, i soggetti di cui all'art. 2054, comma 3 c.c. e quelli di cui all'art. 91, comma 2 cod. strad.: ossia, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing.

Sempre limitatamente ai danni a cose, non sono terzi pure il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi (naturali o adottivi), nonché gli altri parenti o affini fino al terzo grado del conducente, del proprietario e degli altri soggetti individuati dal terzo comma dell'art. 2054 c.c. e dal comma 2 dell'art. 91 cod. strad., purchè (se parenti o affini) conviventi ovvero a carico, intendendosi per tali quelli per i quali l'assicurato provvede abitualmente al mantenimento.

Infine, sono esclusi dalla copertura assicurativa i soci a responsabilità illimitata, quando l'assicurato è la società, ed anche il coniuge, il convivente, gli ascendenti e discendenti legittimi ed infine i parenti o affini fino al terzo grado del socio medesimo: ovviamente, sempre nei limiti dei danni a cose.

Recentemente la Suprema Corte ha affermato che «non è considerato terzo, in relazione ai danni riportati alle cose di sua proprietà (ndr. autoveicolo), il figlio del conducente del veicolo responsabile, ancorché quest'ultimo fosse di proprietà del fratello non convivente del danneggiato» (Cass. civ., sez. III, sent., 28 agosto 2013 n. 19796).

Dunque, se il proprietario del veicolo danneggiato è lo stesso del veicolo responsabile, a maggior ragione dovrebbe escludersi il diritto del suddetto proprietario di richiedere il risarcimento dei danni all'assicuratore del veicolo investitore, non potendo dubitarsi del fatto che costui non è terzo quando dalla circolazione del proprio veicolo sono derivati danni ad altro suo veicolo.

E non pare che questa regola possa soffrire eccezione neppure qualora il proprietario si rivolga all'assicuratore del veicolo danneggiato ai sensi dell'art. 149 cod. ass.

La norma appena richiamata prevede che, in caso di scontro tra due veicoli, il danneggiato deve (rectius, può) chiedere al proprio assicuratore il risarcimento dei danni provocati al veicolo od alle cose trasportate: tuttavia, se il danno fosse stato provocato da altro veicolo di proprietà del medesimo danneggiato, questi non potrebbe essere considerato terzo, a ciò ostandovi proprio l'art. 129 cod. ass.

Né l'applicazione di questa disposizione sarebbe preclusa per il solo fatto che il danneggiato abbia optato per la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149 cod. ass.

Invero, ha chiarito la Corte di Cassazione che «l'azione diretta di cui all'art. 149 d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, non è originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l'esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito e trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria» (Cass. civ., sez. VI, ord., 13 aprile 2012 n. 5928).

Dunque, se l'assicuratore del danneggiato si sostituisce all'impresa che assicurava il veicolo responsabile al limitato fine di risarcire il danno per conto di quest'ultima, non pare potersi dubitare del fatto che l'impresa “gestionaria” del sinistro possa opporre al danneggiato tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre l'impresa mandante, e pertanto anche la eventuale esclusione della garanzia assicurativa se il danneggiato non è terzo.

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