Autonomia contrattuale e libertà sindacale: è legittimo il solo vincolo di servizio tra imprenditore e associazione datoriale

20 Marzo 2018

La sola adesione a strutture territoriali di associazioni datoriali non costituisce adesione a livello nazionale, né implica un mandato o un'adesione all'associazione di categoria, secondo il disposto dello statuto di questa. È pertanto consentito il recesso dal CCNL in quanto il pagamento della quota associativa per la fruizione dei servizi non implica la rappresentanza dell'impresa da parte dell'associazione di categoria.
Massima

La sola adesione a strutture territoriali di associazioni datoriali non costituisce adesione a livello nazionale, né implica un mandato o un'adesione all'associazione di categoria, secondo il disposto dello statuto di questa.

È pertanto consentito il recesso dal CCNL in quanto il pagamento della quota associativa per la fruizione dei servizi non implica la rappresentanza dell'impresa da parte dell'associazione di categoria.

Il caso

Una società aveva esercitato il recesso dal patto di recepimento del CCNL Metalmeccanici, applicato ad una parte minoritaria del personale, ed esteso a tutti i dipendenti il CCNL Commercio, data la sua iscrizione a Confcommercio.

Un lavoratore chiedeva di dichiarare l'illegittimità del recesso dato che il datore di lavoro era iscritto all'associazione territoriale e, per suo tramite, a Federmeccanica.

La questione

La questione all'attenzione della Corte d'Appello di Torino concerne le modalità attraverso cui un CCNL trova applicazione nei confronti del datore di lavoro e la conseguente possibilità di recesso in presenza di un duplice vincolo associativo.

Le soluzioni giuridiche

La giurisprudenza che è intervenuta sul tema del recesso dal CCNL ha chiarito che il recesso viene riferito ad un contratto senza predeterminazione di un termine, per il quale è consentito anche in assenza di un accordo tra le parti riguardo la facoltà di recesso, stante l'impossibilità nell'ordinamento di vincoli perpetui (cfr. Cass. 28 ottobre 2013, n. 24268; Cass. 28 settembre 2010, n. 20355; Cass. 20 agosto 2009, n. 18548). Per il contratto a tempo determinato è sicuramente possibile la disdetta, mentre il recesso può concretarsi solamente in presenza di giusta causa (v. Cass. 31 ottobre 2013, n. 24575).

La facoltà di recesso dal contratto collettivo è competenza esclusiva delle parti contraenti (art. 1372 c.c.) ed è dunque precluso al datore di lavoro il recesso dal CCNL, in quanto non è parte di questo (v. Cass. 7 novembre 2013, n. 25062; Cass. 19 aprile 2011, n. 8994; Cass. 4 settembre 2014, n. 18715; Cass. 3 aprile 2017, n. 8647).

Ciò non esclude che il datore possa recedere dal vincolo applicativo del CCNL che può essere stato concordato o in sede di iscrizione all'associazione datoriale firmataria del contratto o in sede di accordo aziendale, tramite una clausola di recepimento del CCNL, o in sede individuale attraverso la clausola di rinvio o l'applicazione mediante comportamenti concludenti.

In riferimento al patto di recepimento del CCNL attuato per il tramite di un accordo aziendale, la giurisprudenza (v. Trib. Roma 28 luglio 2016) ha sottolineato l'antisindacalità del recesso unilaterale da parte del datore perché lesivo dell'azione sindacale che aveva reso, nella fase di contrattazione, tale CCNL applicabile in quel determinato contesto aziendale.

Osservazioni

Il caso in esame offre la possibilità di riflettere sull'applicazione del CCNL in presenza di una doppia iscrizione del datore a due diverse associazioni imprenditoriali. Come ricordato, il CCNL trova applicazione generalmente in virtù del vincolo associativo che lega un'impresa all'associazione sindacale che si inserisce, a sua volta, all'interno del sindacato nazionale firmatario del contratto collettivo. A questa ipotesi classica, come deciso dal giudice di prime cure, occorre ricondurre l'obbligo di applicazione del relativo CCNL. Tuttavia, il vincolo associativo e quello applicativo costituiscono obbligazioni che vengono concordate tra le parti in sede di adesione all'associazione sindacale. Tale vincolo non preesiste alla volontà dei contraenti, ma viene dalla stessa plasmato e, in virtù dell'art. 39, co. 1, Cost. che sancisce la libertà sindacale innanzitutto come libertà di organizzazione, non è pensabile una predeterminazione del vincolo adesivo ad opera di altri soggetti che non siano le parti contraenti.

Su questa linea, occorre riferirsi anche agli statuti associativi per meglio comprendere l'articolazione interna degli aderenti all'associazione. Nel caso di specie, l'impresa risultava iscritta ad Assolombarda e Unindustria, associazioni territoriali facenti capo a Federmeccanica, ed in entrambi gli Statuti si rinviene una diversa articolazione dei soci (cfr. Statuto Assolombarda, 1 ottobre 2015, art. 4. Requisiti: «[…] I soci si distinguono in effettivi, ordinari e aggregati.

  • I soci effettivi sono le imprese che operano in un settore rappresentato da un'Associazione nazionale o da una Federazione aderente a Confindustria o in un settore regolato da specifiche Convenzioni sottoscritte da Confindustria.
  • I soci ordinari di territorio sono le imprese che operano in un settore che non ha una corrispondente Associazione nazionale o una Federazione aderente a Confindustria.
  • I soci aggregati sono le imprese che hanno caratteristiche di strumentalità, complementarietà e raccordo economico con le altre imprese associate. Non possono essere soci aggregati le imprese che abbiano i requisiti per essere soci effettivi o soci ordinari di territorio».

Statuto Unindustria, 29 settembre 2015, art. 3. Perimetro della rappresentanza: «Soci del sistema associativo di Confindustria, attraverso l'adesione a Unindustria, sono le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi – rappresentative di diversi settori merceologici ed aree di attività, di ogni dimensione ed assetto societario e proprietario – con una organizzazione complessa che: - siano costituite con riferimento ad una delle forme giuridiche previste dall'ordinamento generale; - diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale; - si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati a integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti dall'organizzazione di appartenenza, anche secondo quanto disposto dal Codice etico e dei valori associativi; - dispongano di una adeguata struttura organizzativa e/o evidenzino un sufficiente potenziale di crescita.

Al fine di garantire la simmetria della rappresentanza associativa rispetto al perimetro nazionale e per uniformare le modalità di accesso e partecipazione al sistema associativo delle diverse tipologie di imprese, possono aderire a Unindustria tre distinte categorie di Soci:

  • Soci effettivi, con pieni diritti e doveri associativi: vi rientrano le imprese di cui al co. 1 del presente articolo che dispongano di una Associazione o Federazione di settore di riferimento già aderente a Confindustria, nonché quelle imprese il cui rapporto contributivo con il sistema associativo sia regolato da specifiche Convenzioni sottoscritte a livello nazionale o sia già previsto nella Delibera contributiva;
  • Soci ordinari di territorio, con pieni doveri ma diritti di elettorato passivo delimitati secondo le previsioni del Regolamento di attuazione: vi rientrano le imprese di cui al co. 1 del presente articolo che non abbiano una corrispondente Associazione nazionale aderente a Confindustria;
  • Soci aggregati, con limitati e specifici diritti e doveri: vi rientrano le imprese che presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarietà e raccordo economico con quelle di cui ai due precedenti alinea. Vi sono inoltre inclusi i consorzi di produzione di beni e/o servizi, composti da imprese di cui ai precedenti punti. Il numero dei Soci aggregati non deve snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione»).

Inoltre, vengono specificati i diritti e doveri delle varie categorie di soci e, in particolare, per i soci aggregati viene sancito che: Statuto Assolombarda, cit., art. 8. Diritti: «I soci aggregati: - non hanno diritto alle prestazioni di rappresentanza, assistenza e tutela di contenuto politico, né diritto di elettorato attivo e passivo negli organi direttivi dell'Associazione; - possono partecipare e intervenire in Assemblea e nel Consiglio Generale, con esclusione dell'elettorato attivo e passivo; possono partecipare e intervenire negli organi delle articolazioni interne, merceologiche e territoriali (Gruppi, Sezioni, Filiere, Zone, Presidio territoriale), con diritto di elettorato attivo»; Statuto Unindustria, cit., art. 5. Diritti e doveri dei soci: «Per i Soci aggregati, invece, è ammessa la possibilità di partecipazione e intervento in Assemblea e nel Consiglio Generale con esclusione dell'elettorato attivo e passivo in Assemblea e nel Consiglio Generale, ma con possibilità di partecipazione e intervento con elettorato attivo negli organi delle articolazioni interne delle Componenti. È altresì esclusa ogni prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico».

Dall'esame delle clausole statutarie, emerge quindi che non a tutti i soci corrisponde la rappresentanza negoziale e, per tal via, il vincolo all'applicazione del contratto collettivo. Risulta dunque condivisibile la decisione della Corte d'Appello di Torino che, in mancanza di prova contraria, valutando la dichiarazione resa da Assolombarda e Unindustria ha escluso il vincolo applicativo del CCNL in base alla sola iscrizione alle stesse. Ciò costituisce solamente un vincolo di servizio, al fine della fruizione dei servizi che le associazioni imprenditoriali territoriali offrono, e non implica, in via automatica, il vincolo associativo all'applicazione del contratto collettivo di categoria.

Guida all'approfondimento

- A.Maresca, Contratto collettivo e libertà di recesso, Padova, 1995, 2, 35 ss.

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