Cose in custodia e responsabilità del datore di lavoro per danni
20 Marzo 2018
Un lavoratore si rivolgeva al Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni personali subiti a seguito dell'improvvisa esplosione di una carica posizionata nella galleria ferroviaria in cui operava. Il giudice rigettava la domanda del dipendente affermando che il danno non fosse riconducibile ad un comportamento colposo del datore di lavoro e negando l'applicabilità dell'art. 2051 c.c.. La decisione veniva confermata in appello.
Il lavoratore dunque, ricorreva in Cassazione deducendo la violazione dell'art. 2087 c.c. nonché dell'art. 2051 c.c..
Nell'accogliere il ricorso, la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: "Nel caso in cui un danno sia stato causato al lavoratore da cosa che il datore di lavoro ha in custodia - con il correlato obbligo di vigilanza e controllo su di essa - ove sia accertato il nesso eziologico tra il danno stesso e l'ambiente ed i luoghi di lavoro, sussiste ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2051 c.c. (danno cagionato da cose in custodia) e 2087 c.c. (tutela delle condizioni di lavoro) cod. civ., una responsabilità del datore di lavoro, salvo che lo stesso provi il caso fortuito". |