Cose in custodia e responsabilità del datore di lavoro per danni

La Redazione
20 Marzo 2018

Per i danni derivati al lavoratore da cose in custodia del datore di lavoro, sussiste in capo a quest'ultimo una responsabilità, sempre che sia stato accertato il nesso eziologico tra il danno stesso, l'ambiente e i luoghi di lavoro e salva la prova del caso fortuito.

Un lavoratore si rivolgeva al Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni personali subiti a seguito dell'improvvisa esplosione di una carica posizionata nella galleria ferroviaria in cui operava.

Il giudice rigettava la domanda del dipendente affermando che il danno non fosse riconducibile ad un comportamento colposo del datore di lavoro e negando l'applicabilità dell'art. 2051 c.c.. La decisione veniva confermata in appello.

Il lavoratore dunque, ricorreva in Cassazione deducendo la violazione dell'art. 2087 c.c. nonché dell'art. 2051 c.c..

Nell'accogliere il ricorso, la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: "Nel caso in cui un danno sia stato causato al lavoratore da cosa che il datore di lavoro ha in custodia - con il correlato obbligo di vigilanza e controllo su di essa - ove sia accertato il nesso eziologico tra il danno stesso e l'ambiente ed i luoghi di lavoro, sussiste ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2051 c.c. (danno cagionato da cose in custodia) e 2087 c.c. (tutela delle condizioni di lavoro) cod. civ., una responsabilità del datore di lavoro, salvo che lo stesso provi il caso fortuito".

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