L’accomandatario non può impugnare i contratti conclusi dalla società
11 Gennaio 2018
Spetta alla società, e non al socio, la legittimazione ad agire per la nullità del contratto concluso da una s.a.s.: in ragione della distinzione tra il patrimonio della società (che non è, nemmeno pro quota, oggetto di un diritto del socio è che è relativamente insensibile alle pretese dei creditori dello stesso) e il patrimonio individuale del socio (che, all'opposto, non risponde dei debiti della società), il diritto del socio accomandante all'integrità della propria quota è tutelabile solo sul piano dei rapporti interni e non anche nei rapporti con i terzi. Così l'accomandante ha la facoltà di intentare l'azione di responsabilità nei confronti dell'accomandatario, può richiedere la revoca per giusta causa dell'amministratore e può agire per l'estromissione del socio accomandatario a causa di gravi inadempienze di questo; sul piano dei rapporti esterni, quelli che impegnano la società coi terzi, il socio accomandante non vanta invece un proprio interesse autonomo e distinto rispetto a quello della società: è quest'ultima, in quanto titolare del patrimonio sociale a poter disporre di esso e a risentire del danno conseguente dall'invalidità dell'atto posto in essere. |