Residenza estera ma centro di interessi in Italia: sì all'IRPEF

La Redazione
23 Marzo 2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13114/2018, ricorda che ai fini delle imposte sui redditi, l'art. 2 del T.U.I.R. considera «residenti» le persone «che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile.

Che succede se l'evasore è nato in Svizzera, risiede in Svizzera ma ha il centro di interessi economici in Italia? Per lui, scatta comunque il reato di omessa dichiarazione IRPEF. Lo sancisce la Corte di Cassazione con la sentenza pubblicata il 21 marzo 2018 n. 13114, con la quale i Giudici della Corte hanno respinto il ricorso presentato da un contribuente che aveva anche presentato il certificato dell'autorità fiscale cantonale. A nulla è servito fare ricorso all'autorità elvetica: l'uomo doveva, piuttosto, dimostrare che aveva pagato le imposte sui redditi in Svizzera.

Infatti, ai fini delle imposte sui redditi, l'art. 2 del TUIR considera «residenti» le persone «che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile, mentre sono definiti non residenti coloro che non sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo di imposta, cioè per almeno 183 giorni (184 negli anni bisestili) e, ai sensi del Codice Civile, non hanno nel territorio dello Stato italiano né il domicilio (sede principale di affari e interessi) né la residenza (dimora abituale) con l'espressa precisazione che se manca anche uno soltanto dei suddetti requisiti, il contribuente viene automaticamente considerato residente».

Non serve invocare la Convenzione tra Italia e Svizzera del 1976, al fine di evitare la doppia imposizione, perché essa non muta il concetto di residenza. La presentazione di attestati rilasciati dall'Autorità Fiscale Cantonale elvetica, attestanti la residenza in Svizzera, non è inoltre rilevante se da essi non emerge l'avvenuto pagamento delle imposte oltreconfine, relativamente allo stesso reddito del quale si fonda la contestazione di omessa presentazione della dichiarazione.

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