La convocazione dell'assemblea nel condominio parziale
23 Marzo 2018
Nel caso in cui la deliberazione dell'assemblea riguardi solo una parte dei condomini, è possibile per l'amministratore di condominio convocare solo i condomini interessati, escludendo gli altri?
Innanzitutto va chiarito che il presupposto da cui partire è che l'assemblea sia chiamata a deliberare su un ordine del giorno che riguarda solo alcuni condomini; perché se tra gli argomenti indicati nell'avviso di convocazione rientra anche una materia generale, allora la questione non si pone e tutti i condomini devono essere invitati alla riunione (salvo poi esprimere il voto in base alla specifica competenza). Per la soluzione del problema occorre partire dalla disciplina previgente a quella attuale. Secondo il disposto dell'art. 1136 c.c. (ante riforma del 2012) all'assemblea era necessario convocare tutti i condomini. Eppure, già nella vigenza di tale regime si sosteneva che, in ogni caso, nell'ipotesi di condominio parziale la composizione dell'assemblea si modifica in base alla competenza a decidere (Trib. Piacenza, 22 maggio 2001). La legge n. 220/2012 ha modificato la locuzione tutti i condomini (contenuta nell'art. 1136 c.c.) con la diversa espressione tutti gli aventi diritto, dando la possibilità a molti interpreti di sostenere che è ora espressamente consentita una convocazione parziale di alcuni condomini (sempre in riferimento ad una riunione fissata per discutere e deliberare su un argomento separato). È evidente che nel caso di decisione su un bene/impianto di proprietà di alcuni condomini solo questi ultimi hanno competenza a deliberare e la presenza degli altri in assemblea è perfettamente inutile. Al quesito, quindi, va data risposta positiva (Cass. civ., sez. II, 2 marzo 2016, n. 4127). |