Amministrazione collegiale nella liquidazione di s.r.l. e rinuncia alla carica di uno dei liquidatori

Alessandro Nironi Ferraroni
Andrea Maria Minerva
30 Marzo 2018

In una società a responsabilità limitata in liquidazione viene nominato, a tempo indeterminato, un organo liquidatorio composto da due membri: esso è chiamato, pressoché esclusivamente, ad operare sulla base delle regole proprie dell'amministrazione congiuntiva. Il presente contributo si interroga sulle conseguenze della rinuncia di uno dei liquidatori: se, dunque, nel silenzio dell'atto costitutivo e della delibera di nomina, tale rinuncia determina la decadenza dell'intero organo. Gli Autori esaminano la fattispecie considerando anche se la rinuncia possa esporre la società a conseguenze di tipo risarcitorio nei riguardi del co-liquidatore eventualmente caducato.
Premessa

In una società a responsabilità limitata in liquidazione viene nominato, a tempo indeterminato, un organo liquidatorio composto da due membri; esso è chiamato pressoché esclusivamente ad operare sulla base delle regole proprie dell'amministrazione congiuntiva. Pur a fronte dell'assenza della regola simul stabunt simul cadent, quindi nel silenzio dell'atto costitutivo e della delibera di nomina, la rinuncia di uno dei liquidatori determina la decadenza dell'intero organo? Nel caso, ciò potrebbe esporre la società a conseguenze di tipo risarcitorio nei riguardi del co liquidatore, in ipotesi, caducato?

Società in liquidazione e attribuzione dei poteri all'organo liquidatorio collegiale

Con la medesima delibera dell'assemblea dei soci che dispone la messa in liquidazione dell'ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2487 c.c., vengono nominati due liquidatori e, inter alia, determinati i loro poteri.

A tal proposito l'assemblea attribuisce ai nominati liquidatori, in forma tra loro congiunta, ogni più ampio e opportuno potere all'uopo occorrente, con la sola eccezione del potere di conferire procure alle liti che viene infatti riconosciuto in via esclusiva ad un solo dei due.

La prima criticità posta dalla predetta delibera - e da risolversi in via preliminare - è se sia legittima, o meno, la nomina (e quindi la costituzione) da parte dell'assemblea di un organo liquidativo (di due membri) con poteri congiunti, salvo che per il potere conferito esclusivamente ad un liquidatore per una o più attività (i.e., nel caso di specie, il conferimento di procure alle liti). La questione sorge a fronte del tenore letterale dell'art. 2487, comma 1, lett. a) c.c. nella parte in cui si riferisce alle “regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori”.

Al riguardo merita, innanzitutto, di essere precisato come secondo un autorevole orientamento negli organi di liquidazione pluripersonali la collegialità sia obbligatoria e, conseguentemente, debba ritenersi inderogabile “anche con riferimento alle srl, la previsione contenuta nell'art. 2487, comma 1, lett. a) c.c., che consente all'assemblea, ovvero ad una specifica clausola statutaria, di determinare le regole di funzionamento del collegio (in caso di pluralità di liquidatori) ma non anche l'istituzione di un organo di liquidazione pluripersonale non collegiale” (Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, massima J.A.16 – v. anche massima J.A.18; nello stesso senso, ancorché in modo laconico, Maffei Alberti, Commentario breve al diritto delle società, Padova, 2015, 1494).

Tale tesi troverebbe fondamento, oltre che sul tenore letterale della menzionata disposizione e sull'unicità della disciplina liquidatoria delle società di capitali, anche nella circostanza secondo la quale il rapporto gestione/controllo nella liquidazione in tale tipologia di società sarebbe basato su un dualismo liquidatori/soci assai differente rispetto a quello intercorrente tra questi ultimi e gli amministratori durante la “normale” vita della società. In tal senso deporrebbe pure l'art. 2487, comma 1, lett. c.) c.c. stando al quale ai liquidatori spettano solamente i poteri loro attribuiti dai soci in sede di nomina a differenza del potere di gestione “generale” di cui godono gli amministratori (tale interpretazione, accolta da Cass. 14 giugno 2016, n. 12273, pare essere stata successivamente smentita da Cass. 22 marzo 2017, n. 13867: in questo portale, con nota di Papotti, Liquidazione di società e poteri ai liquidatori).

Dal diverso modo di atteggiarsi del rapporto di gestione nella fase di liquidazione deriverebbe l'illegittimità della nomina di più liquidatori con poteri disgiunti in quanto ad ognuno di questi spetterebbe (secondo il disposto dell'art. 2257 c.c.) il diritto di opporsi agli atti posti in essere dall'altro, in contrasto con l'art. 2487, comma 1, lett. c) c.c. in base al quale solo i soci potrebbero determinare, e quindi limitare, i poteri dei liquidatori mentre analogo potere non spetterebbe ai membri dell'organo di liquidazione. Argomentazione questa che invero non pare del tutto persuasiva sol che si consideri la possibile (e pienamente lecita) scelta per i sistemi di amministrazione di cui agli artt. 2257 – 2258 c.c. che - sempre - i soci possono compiere in sede di costituzione dell'organo gestorio ex art. 2475 c.c.

Sempre secondo tale teoria (forse in maniera non del tutto coerente con il punto di partenza, ovverosia il tenore letterale dell'art. 2487 c.c. che reca l'inequivoca espressione “collegio”) non sembrerebbero invece esservi problemi per il caso di co-liquidatori con poteri congiunti in quanto, se è vero che vi sarebbe comunque una distonia con il sistema tipicamente collegiale, da un lato, è anche vero, dall'altro, che le decisioni verrebbero prese con il consenso unanime di (e quindi in un certo senso condivise da tutti i) liquidatori (Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima J.A.16 cit. in motivazione).

Alla luce di tali considerazioni – risultando in questa sede superfluo approfondire il tema del critico rapporto tra collegialità e principio maggioritario (Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massime I.C.6 e I.C.8) – ne viene che l'attribuzione in via disgiunta ai liquidatori del potere di compiere una certa categoria di atti così come l'attribuzione in via esclusiva a solo uno dei liquidatori del relativo potere (in presenza di un organo pluripersonale) rischierebbe dunque di costituire una deroga di dubbia legittimità al metodo di funzionamento collegiale.

Tuttavia si può osservare come nelle s.r.l., secondo la tesi oggi prevalente, l'atto costitutivo ovvero la delibera di nomina dei liquidatori possono senz'altro contemplare l'attribuzione ai liquidatori dei poteri congiunti e/o disgiunti ex artt. 2257 e 2258 c.c., come richiamati dall'art. 2475, comma 3, c.c. [si vedano: Orientamento 4/2008 dell'Osservatorio sul diritto societario dei Consigli notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato; A. Ferrucci, C. Ferrentino, Le società di capitali, le società cooperative e le mutue assicuratrici, Milano, 2012, Tomo II, 1688; Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 186-2011/I - Scioglimento e liquidazione nelle società di capitali; C. Caccavale, F. Magliulo, M. Maltoni, F. Tassinari, La riforma della società a responsabilità limitata, Milano, 2007, 693; Fimmanò, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, Milano, 2011, 171 e ss; A. Rossi, Il nuovo diritto delle società a cura di Maffei Alberti, Padova, 2005, 2196; L.Parrella, La riforma delle società: società a responsabilità limitata-liquidazione-gruppi-trasformazione-fusione-scissione a cura di Sandulli-Santoro, Torino, 2003, 258; G. Iannello, Delle modificazione dell'atto costitutivo, in Convegno - La nuova disciplina delle società di capitali: prime indicazioni operative, Consiglio Notarile di Bologna (6 dicembre 2002). In giurisprudenza Trib. Napoli 7 novembre 2007, in Soc., 2008, 883. Con riguardo alla disciplina previgente – 2452 c.c. – si veda F. Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1984, 530- 531 e Cass. 5 luglio 1979, n. 3859].

Tale conclusione troverebbe conforto nell'ampia autonomia riconosciuta dalla legge ai soci di s.r.l. e nell'art. 2488 c.c. ai sensi del quale si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione, le disposizioni (non solo sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi di controllo, ma anche quelle) sugli “organi amministrativi” tra cui, quindi, anche l'art. 2475, comma 3, c.c., emergendo in tal senso un principio di omogeneità tra l'organo amministrativo e quello liquidativo (espressamente in tal senso Trib. Napoli 7 novembre 2007, cit.) sebbene logicamente stemperato dalla differente finalità delle rispettive attività gestorie.

In conclusione, deve ritenersi che il funzionamento dell'organo liquidativo nelle società a responsabilità limitata possa essere modellato dai soci secondo le differenti forme di amministrazione contemplate dall'art. 2475 c.c., tra cui l'amministrazione disgiuntiva e/o congiuntiva di cui al terzo comma (seconda parte) della citata disposizione, con tutte le conseguenze che il ricorso a tale ultima opzione organizzativa potrebbe ad esempio comportare sotto il profilo del controverso assoggettamento delle limitazioni del potere di rappresentanza alla regola dettata dall'art. 2475-bis, comma 2, c.c. (Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito n. 42/2010/I, Amministrazione congiunta nella S.r.l. ed opponibilità dei limiti del potere di rappresentanza).

Premesso quanto sopra, si può ora procedere ad affrontare il cuore del quesito esposto.

Le conseguenze della rinuncia di uno dei liquidatori

È stato sostenuto che in caso di revoca di uno o più amministratori e/o di uno o più liquidatori (in virtù del disposto di cui all'art. 2488 c.c.) con poteri congiunti non si verificherebbe anche la cessazione dalla carica degli altri componenti dell'organo in assenza di una espressa previsione statutaria, ritenendosi inapplicabile al caso di specie l'art. 1730 c.c. in forza del quale, “salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente si estingue anche se la causa di estinzione concerne uno solo dei mandatari” [così: D. Regoli, La carica di amministratore, in AA. VV., L'amministrazione, la responsabilità gestoria, in Trattato delle società a responsabilità limitata, diretto da C. Ibba e G. Marasà, Milano, 2012, 122. Sembrerebbe confermare tale assunto anche il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, massima I.C.27, secondo cui sarebbe lecita (e allo stesso tempo necessaria ai fini della decadenza dell'organo) la clausola simul stabunt simul cadent in presenza di amministrazione congiuntiva e/o disgiuntiva].

Secondo altra tesi, quando l'amministrazione (e quindi la liquidazione) sia esercitata in via congiuntiva, dunque, anche in assenza di esplicita previsione statutaria, a fronte della cessazione di uno dei “componenti”, è ragionevole ritenere che si produca il venir meno dell'intero organo (di liquidazione) facendo applicazione della regola di cui all'art. 1730 c.c. (F. Iozzio, Le nuove s.r.l., in Dottrina Casi Sistemi, a cura di M. Sarale, Bologna, 2008, 442; A. Di Amato Le s.r.l., strategie processuali ed ambiti applicativi, Milano, 2011, 309; C. Caccavale, F. Magliulo, M. Maltoni, F. Tassinari, La riforma della società a responsabilità limitata, Milano, 2007, 506; F. Parrella, La riforma delle società: società a responsabilità limitata-liquidazione-gruppi-trasformazione-fusione-scissione a cura di Sandulli- Santoro, Torino, 2003, 104. In senso dubitativo: P. Morandi, Il nuovo diritto delle società a cura di Maffei Alberti, Padova, 2005, 1939. In giurisprudenza segue tale tesi Trib. Napoli, 7 novembre 2007, cit.).

Va aggiunto che, sebbene la teoria da ultimo richiamata abbia svolto le sopra richiamate valutazioni avendo riguardo all'ipotesi di revoca del co-amministratore (v. art. 2259, comma 2, c.c.) e nonostante l'applicazione delle norme in tema di mandato al rapporto societario/organico di amministrazione debba ritenersi sempre più residuale nelle società di capitali alla luce dell'orientamento da ultimo recepito da Cass. S.U. 20 gennaio 2017 n. 1545, pare del tutto logico opinare che non sia possibile giungere a conclusioni differenziate da caso a caso, a seconda della causa di cessazione dalla carica gestoria. Ragionando al contrario si finirebbe infatti con il limitare la portata applicativa del citato art. 1730 c.c., il quale è viceversa destinato ad operare in ogni ipotesi di estinzione del mandato, anche per rinunzia individuale di uno dei comandatari (art. 1727 c.c.) (A. Luminoso, Trattato Rescigno, XII, Torino, 1985, 170).

Alla luce di quanto sopra precisato e, in particolare, nel caso esaminato, della struttura prevalentemente congiuntiva dell'ammirazione liquidatoria nonché dell'unitarietà del rapporto instaurato dalla società con i liquidatori, è pertanto possibile e ragionevole prospettare che, a fronte della rinunzia di uno dei essi, si determini la decadenza dell'intero organo di liquidazione. Data l'assenza dell'organo di controllo, la decisione per la nomina del nuovo organo liquidatorio potrà poi essere stimolata da ciascuno dei soci e, nelle more, l'organo opererà in regime di prorogatio (ex pluribus C. Caccavale, F. Magliulo, M. Maltoni, F. Tassinari, op. cit., 506).

Infine, val la pena dar conto di come dottrina e giurisprudenza si siano più volte interrogate sulle conseguenze delle dimissioni di membri di organi collegiali rese con finalità ostruzionistiche o comunque, più in generale, in violazione dei canoni di buona fede e correttezza, muovendo dalla considerazione che “la pietra angolare per la valutazione di ogni condotta umana, soprattutto se a contenuto negoziale, è […] la buona fede, richiamata nell'art. 1375 c.c. come clausola generale di valutazione dei comportamenti di adempimento degli obblighi di protezione nascenti dai rapporti obbligatori” (Trib. Milano, 25 maggio 2010).

Ciò premesso, si richiama qui l'orientamento, che pare ad oggi prevalere, in tema di dimissioni “strumentali” di uno o più consiglieri in presenza di una clausola simul stabunt simul cadent ovvero di quella previsione statutaria ai sensi della quale nel caso in cui vengano meno uno o più amministratori sia destinato a cessare l'intero consiglio di amministrazione (clausola che, pur essendo espressamente prevista all'art. 2386, comma 4, c.c. in tema di società per azioni, è pacificamente ritenuta ammissibile anche nelle s.r.l. - ex multis D. Regoli, L'amministrazione. La Responsabilità gestoria, Vol. V in Trattato delle società a responsabilità limitata a cura di Ibba e Marasà, Padova, 2012, 122).

In base all'orientamento in parola si ritiene agisca contro buona fede l'amministratore (e così la società) – ad esempio “allineato ai poteri forti della compagine sociale” (Trib. Milano, 25 maggio 2010, cit.) – che rassegni le proprie dimissioni con il solo o principale scopo di far cadere l'intero organo amministrativo (Cass. 7 luglio 2008, n. 18597; Trib. Milano 7 novembre 2012; Trib. Milano, 28 luglio 2010; in via incidentale anche Trib. Milano, 20 aprile 2016; V. Zanelli, Clausola statutaria di decadenza “simul stabunt simul cadent” e risarcimento dei danni in ilsole24ore.com; F. Ghezzi, Amministratori in Commentario alla riforma delle società a cura di Marchetti-Bianchi- Ghezzi-Notari, Milano, 2005, 270; contra: C. Conforti, La responsabilità civile degli amministratori nelle società per azioni, Milano, 2012, 629).

In particolare, sempre stando a tale tesi, è stato affermato che l'uso abusivo della clausola simul stabunt simul cadent darebbe vita ad un negozio indiretto, in quanto attraverso la decadenza dell'intero organo amministrativo si produrrebbe l'effetto ulteriore di un altro e distinto negozio, ovverosia la revoca anticipata unilaterale di uno o più amministratori. In sostanza, la clausola, nella sua concreta operatività, verrebbe piegata a strumento di (ingiusta) revoca dei consiglieri che non abbiano rassegnato le loro dimissioni.

Nell'esempio paradigmatico che si è sviluppato, pur non essendo operante una clausola simul stabunt simul cadent, è però vero che, in base a quanto precisato in precedenza, se nel caso di liquidazione “congiuntiva” la cessazione dalla carica per rinuncia di un liquidatore dovesse determinare il venir meno dell'intero organo, si produrrebbe allora un effetto caducatorio analogo a quello che dispiegherebbe la predetta clausola.

Applicando il suesposto ragionamento alla fattispecie in esame, sembrerebbe dunque possibile prospettare l'eventualità che ove uno dei liquidatori dovesse presentare dimissioni che abbiano carattere strumentale in quanto (principalmente) volte a far caducare l'intero organo di liquidazione in vista della nomina di un liquidatore unico da parte del socio di maggioranza, la società potrebbe essere destinataria di una (legittima) azione risarcitoria del tutto equivalente sotto il profilo del petitum a quella tipicamente esperibile in ipotesi di revoca senza congruo preavviso ex art. 1727 c.c. ove si tratti, come nell'esempio preso in esame, di nomina gestoria a tempo indeterminato (Cass. 12 settembre 2008, n. 23557; Trib. Milano, 12 settembre 2015; Trib. Milano, 30 luglio 2015).

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