Tributario

Per la Cassazione è valida la notifica effettuata nelle mani del vicino di casa

La Redazione
30 Marzo 2018

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7638/2018, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo valida la notifica dell'atto impositivo consegnata a una vicina di casa del contribuente, è sufficiente che la presenza del consegnatario non sia meramente occasionale o temporanea.

La Cassazione, con l'ordinanza del 28 marzo 2018, n. 7638, afferma che l'accertamento consegnato ad una persona che lavora nello stabile di residenza del contribuente risulta valido, anche se non ha rapporti diretti con il contribuente.

Nel caso di specie, l'atto impositivo veniva consegnato a un vicino di casa del contribuente: un collaboratore dipendente di uno studio commerciale. All'origine del contenzioso, il fatto che l'accertamento fosse stato consegnato nelle mani di una persona che «non aveva alcun tipo di relazione o collegamento con l'intimato» veniva vista di dubbia legittimita da parte del contribuente.

La Corte ha invece, con una motivazione molto complessa, sciolto i dubbi, spiegando che: «in assenza del destinatario, la copia dell'atto da notificare può essere consegnata a persona di famiglia o addetta alla casa o all'ufficio o all'azienda, purché non infraquattordicenne o palesemente incapace e, secondo la giurisprudenza di questa Corte, basta che la presenza del consegnatario non sia meramente occasionale o temporanea e la non occasionalità si presume dalla accettazione senza riserve dell'atto e dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, di tal che incombe sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità sopra indicate, ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario, mentre per tale forma di notificazione non è necessario l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario, a mezzo di lettera raccomandata, dell'avvenuta notificazione, come è invece previsto in caso di consegna al portiere o al vicino di casa».

In altri termini, per i Supremi Giudici è sufficiente che il consegnatario non sia meramente occasionale o temporaneo, la non occasionalità è conseguenza della accettazione senza riserve dell'atto e dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica.

In conclusione il fatto che la persona che ritirò l'atto fosse un dipendente di uno studio del medesimo stabile era sufficiente, «in qualità di collaboratrice autorizzata al ritiro che firma la ricevuta».

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