Welfare aziendale e premi di risultato: le precisazioni delle ”Entrate”

La Redazione
30 Marzo 2018

L'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha redatto la Circolare n. 5/E che fornisce chiarimenti sui premi di risultato e di welfare aziendale, in particolare sui premi erogati in assenza di rappresentanze sindacali e dei risultati aziendali territoriali e di gruppo.

Le Leggi di Bilancio 2017 e 2018 proseguono il percorso tracciato dalla Legge di Stabilità 2016 sulla detassazione dei premi di risultato e di welfare aziendale.

Le disposizioni sono volte a potenziare l'accesso al regime sostitutivo previsto per i premi di risultato, nonché ad incentivare il ricorso alle forme di welfare ritenute maggiormente meritevoli di tutela, ai fini del soddisfacimento di esigenze sociali.

L'Agenzia delle Entrate d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha redatto la Circolare n. 5/E nella quale, oltre ad illustrare il contenuto delle disposizioni introdotte nel 2017 e nel 2018, fornisce chiarimenti in merito ad alcuni aspetti della normativa emersi nel periodo di applicazione.

Per quel che qui interessa la Circolare affronta il tema dei premi erogati in assenza di rappresentanze sindacali e dei risultati aziendali territoriali e di gruppo.

Rappresentanze sindacali

Tra le condizioni essenziali per l'applicazione della misura agevolativa (art. 1, co. 187, della Legge di Stabilità 2016) vi è quella che l'erogazione del premio di risultato, anche sotto forma di partecipazione agli utili, avvenga "in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81", vale a dire contratti stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Qualora l'azienda sia priva di rappresentanza sindacale interna, potrà comunque recepire il contratto collettivo territoriale di settore e, conseguentemente, al ricorrere delle condizioni richieste, applicare l'imposta sostitutiva sui premi di risultato erogati in esecuzione di tale contratto territoriale.

Nell'ipotesi in cui non sia stato stipulato un contratto territoriale di settore, l'azienda potrà adottare il contratto territoriale che ritiene più aderente alla propria realtà, dandone comunicazione ai lavoratori, il quale sarà recepito non solo per la previsione agevolativa, ma anche per la regolamentazione di altri aspetti del rapporto di lavoro.

Registrazione del contratto

Tra le condizioni richieste ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10 per cento, si prevede che i contratti territoriali e aziendali siano depositati entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione.

Tale termine è ordinatorio.

Risultati aziendali territoriali o di gruppo

Le Leggi di Bilancio 2016, 2017 e 2018 in materia di premi di risultato sono finalizzate ad agevolare le sole aziende, e i rispettivi dipendenti, che realizzino un effettivo incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

Il riconoscimento del beneficio fiscale richiede che la verifica e la misurazione dell'incremento, quale presupposto per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10 per cento, siano effettuate a livello aziendale, in base ai risultati raggiunti al termine del periodo congruo di misurazione, dalla singola azienda che eroga il premio di risultato.

Pertanto, anche se il contratto prevede l'erogazione di premi in base ad incrementi di risultato raggiunti a livello territoriale dalle aziende cui quel contratto territoriale si riferisce, tale condizione non è sufficiente ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale, essendo comunque necessario che l'incremento di risultato sia verificabile nei confronti della singola azienda che eroga il premio. La singola azienda, pur essendo tenuta sulla base del contratto ad erogare il premio in quanto il settore ha raggiunto complessivamente un risultato incrementale positivo, non può riconoscere ai dipendenti l'agevolazione fiscale se il proprio risultato non sia incrementativo rispetto all'analogo parametro del periodo precedente.

Analoghe considerazioni, precisa la Circolare, valgono anche nell'ambito dei gruppi aziendali, nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva aziendale subordini l'erogazione del premio di risultato al raggiungimento di un obiettivo di gruppo. Affinché il premio possa essere agevolato è necessario, infatti, che l'incremento di produttività, redditività ecc. sia raggiunto dalla singola azienda, non essendo sufficiente il raggiungimento del risultato registrato dal Gruppo stesso.

La corposa Circolare si sofferma altresì a dare precisazioni su:

  • gli ambiti soggettivi ed oggettivi di applicazione dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato;
  • la conversione dei premi di risultato con beni e servizi (concessione di prestiti, veicoli aziendali, viaggi del settore ferroviario, concessione in locazione e comodato di fabbricati, contributi di assistenza sanitaria e forme pensionistiche complementari);
  • il nuovo benefit detassato, introdotto dalla Legge di bilancio 2017, ovvero la copertura del rischio di non autosufficienza o del rischio di gravi patologie;
  • i benefit erogati in base a contratto nazionale e sulle somme erogate o rimborsate ai dipendenti per l'acquisto degli abbonamenti ai trasporti pubblici.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.