Nel caso di contratti simulati l’onere della prova è a carico del fisco
03 Aprile 2018
L'atto con cui l'Ufficio assimila i compensi erogati da una società a diverse società amministrate da agenti di numerosi calciatori quali compensi che i singoli giocatori avrebbero dovuto corrispondere ai propri agenti ritenendo, pertanto, che le somme erogate a tal scopo fossero da considerare somme da assoggettare a ritenute alla fonte poiché aventi natura di retribuzione aggiuntiva, è illegittimo ove lo stesso non abbia fornito concreta prova della simulazione. |