INL, regime di solidarietà esteso anche alla subfornitura

La Redazione
03 Aprile 2018

L'INL, con la Circolare n. 6/2018, ha fornito chiarimenti in merito alla sentenza n. 254/2017 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione al secondo comma dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ritenendo applicabile il regime di solidarietà anche nelle ipotesi di subfornitura.

L'INL, con la Circolare n. 6/2018, ha fornito chiarimenti in merito alla sentenza n. 254/2017 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione al secondo comma dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ritenendo applicabile il regime di solidarietà utilizzato nei contratti di appalto e subappalto, anche nelle ipotesi di subfornitura.

Nel valutare l'applicabilità della solidarietà anche ai dipendenti del subfornitore, il giudice costituzionale ha ritenuto che, escludendo questi ultimi dal regime, si negherebbe quella garanzia legale prevista per i soggetti altresì coinvolti nei processi di esternalizzazione e parcellizzazione del processo produttivo.

Ratio della responsabilità solidale, infatti, è di “evitare il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale”.

A conferma di ciò, l'Ispettorato Nazionale ha affermato che "l'art. 29 va interpretato nel senso che il committente è obbligato in solido anche con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi ed assicurativi dei dipendenti di questi”.

L'Ispettorato, inoltre, nella Circolare segnala che “il principio tracciato dalla Corte sembra pertanto rispondere anche alle esigenze di tutela già emerse nell'ambito dei rapporti tra consorzio e società consorziate perché anche in tal caso, viene in rilievo l'esigenza di salvaguardia dei lavoratori in presenza di una 'dissociazione' tra datore di lavoro e utilizzatore della prestazione lavorativa”.

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