Se il curatore è inerte, l'ex legale rappresentante della società fallita è legittimato ad agire

La Redazione
04 Aprile 2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8132/2018, ha ricordato che in tema di contraddittorio endoprocedimentale la legittimazione dell'ex legale rappresentante della società contribuente fallita ad impugnare gli avvisi di accertamento fondanti la pretesa tributaria sussiste se vi inerzia da parte del curatore fallimentare a promuovere la lite fiscale.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8132/2018, ha ricordato che in tema di contraddittorio endoprocedimentale, la legittimazione dell'ex legale rappresentante della società contribuente fallita ad impugnare gli avvisi di accertamento fondanti la pretesa tributaria sussiste se vi è inerzia da parte del curatore fallimentare a promuovere la lite fiscale.

"La dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta, a norma dell'art. 43 l.fall., la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore" (cfr. Cass. civ. n. 13814/2016).

Nel caso di specie il contribuente vedeva l'accogliemento della sua pretesa in Commissione Regionale, in questa sede infatti i giudici di merito ritenevano che gli atti impositivi impugnati dovevano considerarsi invalidi a causa del mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, affermandone la natura di obbligo di principio procedimentale generale e quindi applicabile anche nel caso di attività accertativa senza accesso presso il contribuente.

La Cassazione interviene nel merito della questione, e a sostenimento della sua decisione ricorda delle precedenti pronuncedi legittimità: la sentenza della Corte di Cassazione n. 5392/2016, ad esempio, sanciva che "l'avviso di accertamento, concernente crediti fiscali i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, deve essere notificato non solo al curatore, ma anche al fallito, il quale conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, pur essendo condizionata la sua azione all'inerzia della curatela, sicché, in caso contrario la pretesa tributaria dovrà considerarsi inefficace nei suoi confronti e l'atto impositivo non diventa definitivo, considerando che costui non è parte necessaria nel giudizio d'impugnazione instaurato dal curatore".

Anche la sentenza n. 13814/2016 citata prevede la legittimazione del fallito ad agire (per la tutela dei suoi diritti patrimoniali) solo qualora il curatore rimanga inerte. Inerzia, si deve ben intendere, che sia determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non che sia una conseguente valutazione negativa di instaurare la controversia.

Dunque in conclusione deve affermarsi che, nel caso oggetto di disamina, non vi era stata una semplice inerzia della curatela fallimentare, quanto un'esplicita presa di posizione negativa a promuovere la lite de qua, non sussistendo perciò la legittimazione dell'ex legale rappresentante della società contribuente fallita ad impugnare gli avvisi di accertamento.

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