Specificità della contestazione e diritto di difesa
04 Aprile 2018
La Corte d'Appello di Milano, ritenendo troppo generica la contestazione disciplinare fatta da una società nei confronti di un dipendente, dichiarava inefficacie il licenziamento intimato a quest'ultimo, imponendo alla datrice di lavoro il pagamento di otto mensilità di retribuzione (in applicazione del comma 6 dell'art. 18 St. Lav.) e al lavoratore la restituzione di quanto percepito in eccesso rispetto a detta cifra, a seguito della sentenza del Tribunale di Lodi che aveva invece applicato l'art. 18, comma 4. La Corte territoriale, giudicando la contestazione inidonea a far comprendere al lavoratore il contenuto degli illeciti ascrittigli e precludendone la possibilità di adeguata difesa, aveva ritenuto che il procedimento disciplinare fosse inficiato ab origine.
Contro la decisione della corte d'appello, il dipendente ricorreva per cassazione e la società proponeva ricorso in via incidentale ritenendo la contestazione disciplinare sufficientemente dettagliata così da consentire al lavoratore il diritto di difesa. Secondo la Suprema Corte la contestazione disciplinare deve delineare l'addebito cosi come individuato dal datore di lavoro e tracciare i confini della condotta ritenuta disciplinarmente rilevante.
La Corte accogliendo il ricorso incidentale e rinviando alla corte di Appello di Milano in diversa composizione, ha espresso il principio per cui: "Nell'apprezzare la sussistenza del requisito della specificità della contestazione il giudice di merito deve verificare, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se la contestazione offre le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati tenuto conto del loro contesto e verificare altresì se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato un'insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa". |