È legittima la richiesta del conduttore di riduzione del canone di locazione nel caso di mancato utilizzo dell'acqua potabileFonte: Cod. Civ. Articolo 1587
04 Aprile 2018
Può il conduttore rifiutarsi di pagare il canone di locazione e spese condominiali per il fatto che da i rubinetti dell'appartamento sgorga acqua potabile sporca?
In tema di locazione ad uso abitativo il conduttore non può in alcun modo rifiutarsi di pagare o autoridursi il canone di locazione, nonché gli oneri condominiali, atteso che l'obbligo principale dell'inquilino è l'adempimento del prezzo stabilito da contratto, ex art. 1587 c.c. La sospensione del versamento del canone di locazione, anche parziale, è illegittima in quanto non è consentito astenersi dal pagarlo, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile a fatto del locatore (Cass. civ., sez. III, 27 settembre 2016, n.18987; Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2015, n.1317). Nel caso di specie il servizio idrico è fornito dall'acquedotto comunale, soggetto terzo al rapporto contrattuale. Pur tuttavia, va evidenziato che l'acqua potabile costituisce un servizio essenziale per le abitazioni avente una destinazione ad uso abitativo e la sua assenza, ancorché sopravvenuta, ne limita le normali potenzialità di godimento e ne diminuisce la concreta utilizzabilità a opera del conduttore. Infatti viene alterato il sinallagma contrattuale a prescindere dalla imputabilità di tale vizio in capo al locatore, poiché a fronte del pagamento del canone è necessario che sia garantito il pieno godimento dell'immobile (Trib .Mantova 11 febbraio 2014, n.162). Ciò non vuol dire che vi è il riconoscimento di una colpa al locatore e che quindi lo stesso viene sanzionato, ma viene riconosciuto il diritto del locatario a godere a pieno del bene locato. La riduzione del canone è legittima e può essere concordata tra le parti in proporzione alla limitazione subita, oppure determinata giudizialmente e avrà durata sino a quando non termina il disagio del conduttore. Tale riduzione non comporta automaticamente il riconoscimento di un risarcimento del danno da parte del proprietario, infatti al fine di detto riconoscimento l'inquilino deve provare in sede giudiziale di aver subito un danno ulteriore e diverso rispetto alla diminuzione o perdita dell'utilizzabilità della casa in affitto (Trib. Roma 15 giugno 2017, n. 12246). |