Il caso fortuito nella responsabilità per cose in custodia: è necessaria la valutazione ex ante
06 Aprile 2018
Massima
La riconducibilità di eventi naturali e, segnatamente, di precipitazioni atmosferiche - dotati di intensità tale da costituire la causa da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso - all'ipotesi di caso fortuito, di cui alla fattispecie legale disciplinata all'art. 2051 c.c., è condizionata al possesso da parte di tali fenomeni dei caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, essendo l'inevitabilità, invece, un carattere intrinseco all'essenza dell'evento atmosferico; tuttavia, giacché, relativamente ad un fenomeno naturale, l'eccezionalità, intesa come ricorrenza saltuaria, non è di per sé sola sufficiente a configurare l'esimente del caso fortuito, a tal fine occorrerà verificare la sussistenza dei caratteri dell'eccezionalità oggettiva e dell'imprevedibilità oggettiva, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale dovrà essere considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico. Il caso
Tizia agiva in giudizio chiedendo la condanna dell'impresa “Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.” e del proprio Comune al risarcimento dei danni patiti a seguito dell'invasione del proprio immobile dalle acque meteoriche provenienti dai fondi dei convenuti, contestando a questi ultimi di avere omesso di manutenere il sistema di raccolta e smaltimento delle predette acque. Il Tribunale adìto rigettava la domanda di Tizia sul presupposto che gli eventi atmosferici addotti si erano rivelati - come evidenziato dalle delibere con cui la Giunta regionale aveva dichiarato lo stato di «calamità naturale» - gravi al punto da integrare la fattispecie del caso fortuito, idoneo, come tale, a escludere la responsabilità dei custodi per le cose soggette alla loro signoria. Avverso detta sentenza, l'attrice proponeva prima appello, dichiarato inammissibile dalla Corte distrettuale, e, in seguito, ricorso per cassazione. La questione
Il punto è il seguente: a quali condizioni un evento naturale integra gli estremi del caso fortuito, atto, in quanto tale, a recidere il nesso di causalità tra la res custodita e il danno cagionato, così escludendo la responsabilità del custode della cosa? Le soluzioni giuridiche
Oggetto della sentenza in commento è la questione riguardante l'operatività o meno dell'esimente del caso fortuito con riferimento ad un'ipotesi di responsabilità per cose in custodia. Il punto dirimente per la soluzione della vicenda portata all'attenzione del Giudicante è costituito dall'esatta individuazione delle condizioni al verificarsi delle quali risulta integrata la fattispecie del caso fortuito, il quale, a norma dell'art. 2051 c.c., determina l'esclusione della responsabilità del custode della cosa, costituita, nel caso in esame, dal sistema idraulico di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche insistente sui terreni di proprietà dei convenuti. In proposito, il Giudice di prime cure aveva escluso la responsabilità dei custodi sul presupposto che il caso fortuito potesse dirsi senz'altro integrato, giacché la Giunta regionale aveva dichiarato, in occasione delle copiose precipitazioni intervenute, lo stato di calamità naturale. La Suprema Corte, invece, non prima di un'articolata ricostruzione dei principi disciplinanti il complesso istituto della causalità nel diritto civile, ricorda che il caso fortuito può ravvisarsi solo a seguito di una valutazione ex ante, di c.d. prognosi postuma, degli elementi conosciuti e di quelli conoscibili con l'ordinaria diligenza; una valutazione, peraltro, che dovrà fare applicazione di regole scientifiche o statistiche in tema di causalità materiale. In particolare, per quanto attiene alle ipotesi di danni conseguenti a eventi naturali, la Cassazione rileva che la mera eccezionalità, intesa come ricorrenza saltuaria, non può considerarsi da sola sufficiente a integrare un'ipotesi di caso fortuito. A tal fine occorre, infatti, il carattere dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità oggettiva, da accertarsi con indagine orientata da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. “dati pluviometrici”) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia. Osservazioni
L'ordinanza in commento è particolarmente degna di nota per l'articolata puntualizzazione dei principi giurisprudenziali espressi dal Giudice della nomofilachia, nel corso gli ultimi decenni, in materia di responsabilità per danni da cose in custodia. In questo excursus ancor più rilevante è poi la ricostruzione dei principi in materia di causalità materiale, interpretati dalla Suprema Corte, in una visione sistematica e dinamica, come il punto geometrico cui far riferimento per meglio definire i contorni dell'istituto del caso fortuito, vero perno della pronuncia in parola. Come noto, infatti, la responsabilità per cose in custodia è di tipo oggettivo, prescindendo da un'eventuale colpa o negligenza del custode, e opera per il solo fatto che il custode eserciti una signoria di fatto giuridicamente rilevante sulla res e ne possegga la materiale disponibilità. In ipotesi di danno cagionato direttamente o indirettamente dalla cosa custodita, perché l'obbligo del risarcimento sorga in capo al custode è infatti sufficiente per il soggetto che si ritenga danneggiato fornire la prova del nesso di causalità tra la cosa e il danno, senza necessità - a differenza di quanto invece previsto per la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. - di provare anche la colpa del danneggiante. A propria volta, la prova del nesso di causalità postula l'applicazione dei principi in tema di materialità causale in base ai quali è possibile inferire che un evento è causa di un altro quando, ferme restando le altre condizioni, il secondo non si sarebbe verificato in assenza del primo (teoria della condicio sine qua non), precisandosi peraltro che, quando l'evento dannoso sia riferibile a una molteplicità di antecedenti, rileva solamente quello che sia stato in grado di rendere irrilevanti le altre cause preesistenti e sempre che la seriazione causale sia idonea in astratto, mediante una valutazione di prognosi postuma di tipo oggettivo, a determinare l'evento secondo l'id quod prelumque accidit (teoria della regolarità causale). In questo contesto, la Cassazione precisa anche che, nell'ambito della richiamata seriazione causale, potrebbe venire parimenti in rilievo la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa. In tal senso il comportamento del danneggiato diverrebbe oggetto di valutazione, atteggiandosi diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in concreto verificatosi, al punto che quanto più la situazione di possibile danno sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente dovrà considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo. Nel caso di specie, tuttavia, non essendo oggetto di contestazione il fatto del danneggiato, quest'ultimo, data prova da parte del nesso di causalità tra la cosa custodita e il danno che ne è derivato, è sollevato dall'onere di ulteriori allegazioni, transitando a quel punto sul custode, desideroso di esimersi da responsabilità, l'onere di contestare l'assenza del nesso di causalità - che escluderebbe l'operatività dell'art. 2051 c.c. - ovvero di dimostrare che il nesso sussiste ma non tra la cosa e l'evento dannoso, bensì tra l'evento dannoso ed un fatto che non era prevedibile né evitabile: il caso fortuito, per l'appunto. Ebbene, il pregio del provvedimento giurisdizionale in commento sta proprio nel precisare, articolatamente, i confini dogmatici dell'istituto, richiamando gli specifici precedenti conformi oltre a numerose pronunce delle Sezioni Unite civili in materia di causalità. Così argomentando il Giudicante, infatti, in riforma della sentenza di merito, giunge alla conclusione che il caso fortuito si configura non ogni qual volta si riscontri un'eccezione rispetto alla normale sequenza causale, ma solo allorquando detta eccezione non sia oggettivamente prevedibile, ossia non risulti assolutamente prevedibile facendo applicazione delle regole statistiche e/o scientifiche applicabili ratione materiae (nel caso in esame, i c.d. “dati pluviometrici”), risultando, di conseguenza, non evitabile. Solamente dopo che si sia così (scientificamente) dimostrato in astratto che l'evento dannoso in concreto verificatosi sia riconducibile a un caso fortuito, si potranno allora portare a sostegno dell'inferenza ulteriori ed eventuali elementi che, a posteriori, confermino la configurazione del caso fortuito stesso (come, nella fattispecie portata all'attenzione del Supremo Consesso, la delibera della Giunta regionale che ex post aveva dichiarato lo stato di calamità naturale). In altri termini, il ragionamento che conduce a ritenere la presenza ovvero l'assenza del caso fortuito, idoneo a escludere la responsabilità del custode, non può basarsi su una valutazione degli elementi emersi ex post rispetto all'evento dannoso preso in considerazione, richiedendo al contrario una valutazione che si ponga prospetticamente e astrattamente prima dell'evento oggetto di valutazione e tenga conto degli elementi conosciuti ovvero conoscibili in quel momento. Gli estremi del caso fortuito risulteranno dunque concretamente integrati, quando, mediante una valutazione di prognosi postuma, applicati i principi di causalità materiale, l'evento dannoso risulti completamente avulso rispetto alla seriazione causale statisticamente giudicata quale ordinaria, tenuto conto che il criterio della concatenazione ordinaria degli eventi discende dalla stretta applicazione di un'indagine orientata da dati scientifici riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia e tenuto altresì conto che la res debba essere considerata stato in cui in concreto si presentava al momento immediatamente precedente all'evento atmosferico di riferimento. |