Prima casa, soffitta e cantina anche se non abitabili rientrano nel computo della superficie
09 Aprile 2018
Nel novero della superficie utile per il beneficio prima casa rientrano anche soffitta e cantina, anche se privi del requisito dell'abitabilità. Lo ha ribadito la Cassazione con l'ordinanza del 4 aprile 2018 n. 8183. Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate aveva revocato il beneficio prima casa ad un contribuente che aveva acquistato un immobile di superficie complessiva superiore a 240 metri quadri, contando anche i vani nel sottotetto, nel locale seminterrato e nel deposito. Secondo il Fisco, nel conteggio andavano inseriti anche questi ambienti, che la parte contribuente dichiarava non essere abitabili. La CTR diede torto al Fisco, ma in Cassazione il verdetto fu ribaltato.
«Erroneamente la CTR ha ritenuto che nel concetto di superficie utile per stabilire se un'abitazione sia di lusso bisogna tener conto unicamente dei vani che hanno il requisito dell'abitabilità (così escludendo cantina e soffitta) poiché in tema di imposta di registro, per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall'agevolazione per l'acquisto della “prima casa”, di cui all'art. 1, terzo comma, Parte prima, Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, occorre fare riferimento alla nozione di “superfice utile complessiva” di cui all'art. 6 del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, in forza del quale è irrilevante il requisito dell'”abitabilità” dell'immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello dell'utilizzabilità, degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di un'abitazione». Dunque, secondo i giudici di legittimità, la revoca del beneficio prima casa è legittima se possono computarsi nel novero della superficie utile anche i vani posti al piano seminterrato e nel piano sottotetto-soffitta e il vano deposito.
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