Al giudice tributario le controversie sulla TIA-1

La Redazione
11 Aprile 2018

Le Sezioni Unite sono tornate sul tema della giurisdizione inerente le controversie con oggetto la tariffa di igiene ambientale, confermando che sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario laddove la tariffa sia ancora disciplinata dal D.Lgs. n. 22/1997.

Con l'ordinanza n. 8822/2018 le Sezioni Unite si sono pronunicate in tema di tariffa di igiene ambientale.

Statuendo che la cosiddetta "PRIMA TIA o TIA-1", così come definito anche dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 238/2009), non costituisce un'entrata patrimoniale di diritto privato, ma una variante della TARSU disciplinata dal d.P.R. n. 507/1993 di cui conserva la qualifica di tributo. Dunque se ne deduce che le vertenze riguardanti la "debenza" della TIA-1 sono devolute alla giurisdizione tributaria, laddove siano disciplinate dal D.Lgs. n. 22/1997 (si ricorda che quest'ultimo è stato sostituito poi dal D.Lgs. n. 152/2006).

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