Notificazioni telematiche dopo le 21: per il perfezionamento si scivola al giorno successivo

Mauro Di Marzio
11 Aprile 2018

La pronuncia in commento si è occupata di risolvere la seguente questione: come opera con riguardo alle notificazioni telematiche la regola posta dall'art. 147 c.p.c., secondo cui le notificazioni non possono farsi prima delle 7:00 e dopo le 21:00?
Massima

Qualora la notifica con modalità telematiche venga richiesta dopo le ore 21.00, essa si perfeziona anche per il notificante alle ore 7.00 del giorno successivo.

Il caso

Qualche tempo dopo le 21:00, orario che una volta, con la fine di Carosello, segnava il momento in cui i bambini venivano mandati a nanna, un avvocato, che a quell'ora, presumibilmente suo malgrado, sta ancora lavorando, notifica telematicamente un ricorso per cassazione. Ma è l'ultimo giorno utile. La Corte di cassazione rileva dunque che la notificazione deve ritenersi effettuata, sia dall'angolo visuale del notificante che del notificato, alle 7:00 del giorno successivo. Il termine per proporre ricorso per cassazione è quindi ormai spirato. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

La questione

Agevole individuare il problema, il cui rilievo applicativo è tutt'altro che insignificante: come opera con riguardo alle notificazioni telematiche la regola posta dall'art. 147 c.p.c., secondo cui le notificazioni non possono farsi prima delle 7:00 e dopo le 21:00?

Le soluzioni giuridiche

Per la verità, il responso della Corte di cassazione pare fosse a rima obbligata.

Secondo l'art. 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, la legge sulla notificazione fatta direttamente dagli avvocati, articolo introdotto nel 2012, la notificazione effettuata per via telematica si perfeziona per il notificante nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, mentre per il destinatario si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna.

La scissione tra i due momenti — che nel caso di notificazione telematica dovrebbero essere normalmente separati da un arco temporale infinitesimale — risponde al principio che ogni lettore conosce, e che è stato normativamente sancito nell'art. 149 c.p.c., con riguardo alla notificazione a mezzo del servizio postale, in forza del quale il notificante non deve subire gli effetti pregiudizievoli del decorso del tempo dipendente da circostanze che sfuggono al suo controllo: così, se, per qualche disfunzione della rete, la notificazione è inoltrata in un certo giorno, ma la RAC (la ricevuta di avvenuta consegna) è generata nei giorni successivi, ciò non pregiudica il notificante.

Dopo l'introduzione della norma, si è dibattuto se alle notificazioni telematiche dovessero applicarsi i limiti temporali previsti dal citato art. 147 c.p.c.. Sono intuitive le ragioni per le quali l'ufficiale giudiziario non può presentarsi a casa del notificando (o, comunque, nel luogo presso il quale la notificazione deve essere seguita) di sera o addirittura di notte: i destinatari della notificazione, a quell'ora, devono essere lasciati in pace. Ma le stesse ragioni non possono automaticamente estendersi alle notificazioni telematiche: e cioè, il notificando non riceve alcun disturbo per il fatto che la sua PEC venga raggiunta tra le nove di sera e le sette del mattino: troverà l'atto notificato quando al mattino accenderà il computer, o consulterà lo smartphone, e leggerà la posta.

Insomma la questione si presentava aperta anche ad una soluzione diversa da quella prevista dall'art. 147 c.p.c.. Tuttavia, il legislatore, nel 2014, ha ritenuto di estendere la disciplina dell'art. 147 c.p.c. anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche, aggiungendo che: «Quando è eseguita dopo le 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo» (art. 16-septies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2012, n. 221, aggiunto al testo normativo dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, art. 45-bis, comma 2, lett. b), in sede di conversione del d.l. 24 giugno 2014, n. 90).

Come spiega la sentenza in commento, la disposizione ha per un verso esteso alle notificazioni telematiche le delimitazioni di orario dettate per le notificazioni effettuate con le modalità tradizionali, e, per altro verso, trasformato il divieto di effettuare materialmente la notificazione, dettato dall'art. 147 c.p.c., in un meccanismo in forza del quale la notificazione si può eseguire nell'orario considerato, ma, in tal caso, «si considera perfezionata» solo alle sette del mattino del giorno dopo: perfezionamento, beninteso, che si colloca a quell'ora per ambo le parti della notificazione.

Alla luce del dato normativo, allora, come chiarisce la sentenza, non c'è dubbio che la notificazione, ad esempio del ricorso per cassazione, richiesta dal notificante alle 20:59 del 31 gennaio (orario in cui è generata la ricevuta di accettazione), e che sia stata ricevuta dal destinatario della notificazione alle 21:01 dello stesso giorno, due minuti dopo (orario in cui si è generata la RAC), debba ritenersi perfezionata, per il notificante, lo stesso 31 gennaio e, per il destinatario della notificazione, il successivo 1 febbraio. E dunque, anche se il 31 gennaio era l'ultimo giorno utile per il ricorso, esso sarà tempestivo, giacché per il notificante vale il momento dell'esordio del procedimento di notificazione, ancorato, secondo il citato art. 3-bis, alla generazione della ricevuta di accettazione. Viceversa, dall'angolo visuale del destinatario della notificazione, il ricorso si riterrà notificato il giorno successivo, 1 febbraio.

Diverso è il caso in cui la richiesta di notificazione del ricorso per cassazione sia stata effettuata alle 21:01 (orario di generazione della ricevuta di accettazione), quale che sia poi l'orario di generazione della RAC. In tal caso il perfezionamento della notificazione, non solo per il destinatario della notificazione, ma anche per il notificante, scivolerà alle sette del giorno successivo. E dunque il ricorso per cassazione, nell'esempio fatto, sarà tardivo per un giorno.

La decisione in commento, nel richiamare i propri precedenti conformi (Cass. civ., 4 maggio 2016, n. 8886; Cass. civ., 21 settembre 2017, n. 21915), evidenzia che, come si è detto, la soluzione adottata dal legislatore avrebbe potuto essere diversa: ma sottolinea che, come sembra anche a chi scrive, il dato normativo, nella sua formulazione letterale, non offra spazio ad alcun margine di dubbio e, dunque, a soluzioni di segno diverso.

Osservazioni

Non è facile, alle volte, per chi non esercita la professione di avvocato, comprendere quale tra diverse soluzioni di un problema giuridico eventualmente prospettabili sia maggiormente gradita al mondo forense. Nell'illustrare la decisione in commento ad un gruppo di avvocati, qualche giorno fa, mi sembrava di poter dare per scontato che la soluzione fosse da loro non tanto condivisa sul piano strettamente tecnico, quanto gradita, se così posso dire, quale presidio di libertà: e cioè come garanzia che, almeno dopo le nove di sera, non arriveranno notificazioni delle quali prendere visione in orari in cui si è legittimamente indossato il tovagliolo e si sta cenando.

Ma avevo capito male. Il punto di vista che mi hanno rappresentato gli avvocati con cui parlavo è stato invece questo. Se sono il destinatario della notificazione, non mi importa niente che questa sia stata effettuata dopo le nove. La leggerò il giorno successivo. Ma se sono io a dover redigere il ricorso per cassazione, quelle tre ore in più, fino alla mezzanotte (anzi alle 11:59:59), potrebbero rivelarsi preziose.

Questo mi induce a rammentare che il problema non è del tutto chiuso, giacché la disciplina in commento è stata fatta oggetto di una questione di costituzionalità dalla Corte d'appello di Milano con ordinanza del 16 ottobre 2017. Secondo il giudice milanese l'estensione dell'applicazione dell'art. 147 c.p.c. alle notificazioni telematiche contrasta sia con l'art. 3 Cost., poiché tratta in modo eguale situazioni differenti, sia con gli artt. 24 e 111 Cost., violando il diritto del notificante di difendersi sfruttando per intero il limite giornaliero che gli viene riconosciuto dalla legge.

A dire il vero mi pare difficile che una normetta del genere possa addirittura arrecare un vulnus alla Costituzione, e comprendo poco entrambe le doglianze, ed in particolare quest'ultima: con le notificazioni «normali» il notificante incorre infatti nello stesso limite temporale.

Non mi sembra dunque di poter pronosticare un intervento di dichiarazione di incostituzionalità del giudice delle leggi, così come del resto la sentenza in commento, la quale ha espressamente preso posizione sul punto: ciò che mi sento in conclusione di fare, è di augurare ai lettori di poter staccare la spina del computerun po' prima dell'ora in cui cala il sipario delle notificazioni telematiche.

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