Reperibilità non obbligatoria se estranea alla prestazione ordinaria dedotta in contratto

La Redazione
12 Aprile 2018

Non è possibile far derivare in capo al lavoratore il dovere di reperibilità sulla base del combinato disposto degli artt. 2086, 2094 e 2104 c.c., se tale prestazione non rientra tra quelle ordinarie previste dal contratto di lavoro.

Un lavoratore, nonostante non fosse contrattualmente tenuto a prestare servizio di reperibilità, si era visto irrogare una sanzione disciplinare da parte della società datrice di lavoro per essersi rifiutato di svolgere tale attività.

Agendo in giudizio, il dipendente otteneva dal Tribunale di Firenze la declaratoria di illegittimità della sanzione confermata dalla Corte di appello che non aveva ritenuto configurabile ai sensi di legge e di contratto collettivo, un obbligo di esecuzione della sopradetta prestazione a carico del dipendente, ritenendo dunque la condotta insuscettibile di assumere rilevanza sul piano disciplinare.

La società, contestando la decisione ricorreva in Cassazione.

La Corte, rigettando il ricorso proposto dal datore di lavoro ha ribadito come “non possa farsi discendere dal combinato disposto degli artt. 2086, 2094 e 2104 c.c., un obbligo a carico del lavoratore di esecuzione di compiti, quale quello di reperibilità, palesemente aggiuntivi ed estranei alla prestazione ordinaria dedotta in contratto” e ha sottolineato “l'inoperatività di prassi aziendali, formatesi in contrasto con la disciplina collettiva”.

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