Appalti fittizi e obblighi di retribuzione

16 Aprile 2018

Il committente di un appalto fittizio, il quale non ripristina il rapporto con i lavoratori che il giudice ha statuito essere alle sue dipendenze, ha un obbligo risarcitorio o retributivo?

Il committente di un appalto fittizio, il quale non ripristina il rapporto con i lavoratori che il giudice ha statuito essere alle sue dipendenze, ha un obbligo risarcitorio o retributivo?

Il lavoratore il quale svolga la propria prestazione a favore del committente, parte contrattuale di un appalto fittizio, può chiedere al giudice che venga costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di quest'ultimo.

Qualora il reale datore di lavoro non ottemperi all'ordine giudiziale di ripristino del rapporto e dunque il lavoratore, pur offrendo la propria prestazione, non venga riammesso in servizio, sul primo graverà l'obbligo di corrispondere la retribuzione dovuta. Questo in quanto è necessario procedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata delle regole disciplinanti il caso concreto, superando la stretta corrispettività tra svolgimento del lavoro e debenza della retribuzione, in ragione della mancata collaborazione del datore, così da assicurare una tutela effettiva al lavoratore.

Nulla sarà dovuto se quest'ultimo abbia continuato a percepire la retribuzione dal precedente datore fittizio, ex art. 29 co. 3-bis e art. 27 co. 2 del D.Lgs. n. 276/2003.

In merito: Cass. sez.un., sent. n. 2990/2018.

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