Quali sono gli obblighi formativi dell'amministratore?
La disciplina della formazione periodica dell'amministratore di condominio prende le mosse dal combinato disposto tra il d.m. n. 140/2014, l'art. 1129 c.c. e l'art. 71-bis disp. Att. c.c.
Secondo l'art. 71-bis disp. Att. c.c. «Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro […] g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale».
La disciplina relativa ai corsi di formazione periodici è demandata al d.m. n. 140/2014.
L'art. 5 della predetta norma specifica infatti che «Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale».
In mancanza dei corsi la nomina di un amministratore è affetta da nullità («La nomina dell'amministratore condominiale che non abbia seguìto i corsi di aggiornamento è irrimediabilmente affetta da nullità, in conformità con la vigente normativa» Trib. Padova, sez. I, n. 818/2017), mentre l'amministratore in corso di mandato che non abbia adempiuto agli obblighi formativi è sempre revocabile ex art. 1129 c.c..
Come evidenziato dalla giurisprudenza, tuttavia, il termine dell'annualità non coincide con l'anno solare, ma dall'entrata in vigore del d.m. n. 140/2014 ossia il giorno 9 ottobre 2014.
La giurisprudenza sul tema ha affermato infatti che «Il d.m. n. 140/2014, entrato in vigore il 9 ottobre 2014, prevede che l'obbligo di formazione periodica per gli amministratori abbia cadenza annuale e non parlando di anno solare, si deve ritenere che l'obbligo in questione vada dal 9 ottobre 2014 al 9 ottobre 2015 e così di seguito per gli anni successivi. Ne consegue che non è possibile recuperare corsi di formazione periodica annuali, essendo ogni certificato valevole per l'anno successivo» (Trib. Padova, sez. I, 24 marzo 2017, n. 818).
Occorre, quindi, valutare quando l'amministratore ha effettuato il corso di aggiornamento dato che la validità dello stesso deve essere calcolata con i criteri sovracitati.
La conseguenza della mancata formazione, quindi, è la revocabilità dell'amministratore ai sensi dell'art. 1129 c.c. conseguente alla nullità della sua nomina.
Resta, però, l'interrogativo rispetto alla retroattività di tali disposizioni e melius, cosa succederebbe se l'amministratore avesse omesso di svolgere la formazione periodica nel passato, riprendendo poi a seguito dell'omissione?
All'interrogativo di non facile replica si può rispondere che l'amministratore che non ha svolto i corsi resta revocabile per l'annualità successiva (con le modalità di cui sopra) ma non rimane per sempre revocabile.
La mancata frequentazione dei corsi, a parere di chi scrive, colpisce l'anno successivo, ma viene sanata in caso di ripresa della formazione periodica da parte dell'amministratore “distratto”.
Se così non fosse, infatti, sarebbe sufficiente la mancata frequentazione di un corso annuale per rendere l'amministratore revocabile in perpetuo e da tutti i condomìni amministrati.
Pare sostenibile che tale interpretazione sarebbe decisamente troppo drastica e contraria alla ratio delle norme così come illustrate nelle premesse dell'editoriale.
L'intento dei corsi di formazione non è difatti quello di costituire ostacoli sulla strada professionale dell'amministratore di condominio, ma migliorare e perfezionare l'amministratore stesso (ex art. 2 d.m. n. 140/2014) rendendo la professione più tecnica e affidabile per gli stessi condomìni mandanti.