Quota di TFR dell’ex marito: quando spetta alla moglie
17 Aprile 2018
L'ex moglie di un dipendente, vedendosi rigettare dalla corte d'appello di Lecce la domanda di pagamento della quota di TFR proposta ex. art. 12-bis, L. n. 898/1970 (c.d. Legge sul divorzio), proponeva ricorso per cassazione in quanto la corte territoriale aveva erroneamente escluso il suo diritto a percepire la quota di TFR richiesta.
La Corte, richiamando l‘art. 12-bis della L. n. 898/1970, ha fornito un'interpretazione letterale della norma, specificando che l'interessato ha diritto al TFR dell'ex coniuge anche se questo viene a maturare dopo la sentenza. Inoltre, la Cassazione ha rilevato che lo scopo dell'art. 12-bis è quello di correlare il diritto alla quota di indennità con l'assegno divorzile che sorge contestualmente alla domanda di divorzio, pur divenendo esigibile con il passaggio in giudicato della sentenza. Con il richiamo al principio espresso dalla Cass. n. 12175/2011 e Cass. n. 14129/2014, è stato poi chiarito che “indipendentemente dalla decorrenza dell'assegno di divorzio, ove l'indennità di fine rapporto sia percepita dall'avente diritto dopo la domanda di divorzio, al definitivo riconoscimento giudiziario della concreta spettanza dell'assegno è riconnessa l'attribuzione del diritto alla quota di TFR”. Tali conclusioni trovano conferma nella natura costitutiva della sentenza di divorzio e nella facoltà di riconoscerne la retroattività degli effetti patrimoniali sino al momento di presentazione della domanda ex art. 4 co. 10 della Legge sul divorzio.
Nel caso concreto, la Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso della donna, ha rilevato che deve essere negato il diritto a ricevere una quota di TFR, essendo stato proposto il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in un arco cronologico successivo alla maturazione del TFR in capo a marito, non rilevando tal fine il momento dell'effettiva disponibilità delle somme in capo all'ex marito. |