Può essere bancarotta la scissione con trasferimento delle attività nella newco good company
18 Aprile 2018
Integra il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva l'operazione di scissione di una società, successivamente dichiarata fallita, a favore di altra società alla quale siano conferiti beni di rilevante valore, qualora tale operazione si riveli volutamente depauperatoria del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori sociali. Lo ha affermato la Cassazione Penale, nella sentenza n. 17163 depositata il 17 aprile. Il caso. L'amministratore unico e il liquidatore di una società venivano condannati, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, ex artt. 216 e 223 l. fall., per avere distratto i beni aziendali mediante un'operazione di scissione con cessione in blocco ad una newco, senza alcun corrispettivo e con un ingente depauperamento del patrimonio sociale della società scissa, in seguito fallita. Gli imputati impugnavano per cassazione la sentenza d'appello, che confermava la condanna. La rilevanza penale della scissione. Il ricorso è, però, infondato e inammissibile: per la S.C., infatti, la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione con argomentazioni prive di vizi. Si verte, in sostanza, nell'ipotesi di una scissione di società in crisi, con separazione delle passività, c.d. badwill, che rimangono nella società scissa, la bad company, dalle attività, conferite nella società di nuova costituzione, la newco. Tale operazione, astrattamente lecita ed anzi frequente nella prassi, può integrare il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione se, in base ad una valutazione in concreto che tenga conto dell'effettiva situazione debitoria in cui operava l'impresa al momento della scissione, si riveli volutamente depauperativa del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale (Cass. pen., n. 13522/2015; Cass. Pen. n. 42272/2014). Ed infatti, nella scissione mediante costituzione di una newco, l'assegnazione a quest'ultima di rilevanti risorse non costituisce di per sé un fatto di distrazione (Cass. Pen., n. 10201/2013); tuttavia, il conferimento di tutti gli elementi attivi alla newco ha natura distrattiva se l'operazione di riveli avulsa da qualsiasi finalità dell'impresa fallita e volutamente depauperativa del patrimonio aziendale. Scissione con costituzione di una newco: è distrattiva senza vantaggi economici. L'indice della natura distrattiva dell'operazione, insomma, può risiedere nell'assenza di un concreto vantaggio economico (Cass. Pen., n. 15715/2013). La S.C. ribadisce il principio in base al quale la scissione di una società, in seguito fallita, in favore di una newco alla quale siano conferiti tutti i beni, costituisce un'operazione lecita in astratto ma che può integrare il reato di bancarotta per distrazione se, in base ad una valutazione in concreto, si riveli volutamente depauperatoria del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori, nella prospettiva della procedura concorsuale, non essendo le tutele previste dagli artt. 2506 ss. c.c. di per sé idonee ad escludere ogni danno o pericolo per le ragioni creditorie (così: Cass. Pen., n. 20370/2015). A tal fine, è necessaria una valutazione in concreto che tenga conto dell'effettiva situazione debitoria in cui versava la società poi fallita al momento della scissione. |