Indicazione causale della somministrazione
19 Aprile 2018
Ai fini di una valida somministrazione a tempo determinato, è possibile e sufficiente indicare nel contratto l'esigenza di una maggiore manodopera per incremento dell'attività in un certo periodo non sostenibile con il normale organico?
Picchi di attività, i quali rendano insufficiente il numero dei lavoratori normalmente impiegati, ben possono giustificare la stipulazione di un contratto di somministrazione a tempo determinato, in quanto tale causale è riconducibile alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, di cui agli artt. 20, co. 4 e 21, co. 1 lett. c), del D.Lgs. n. 276/2003.
Si deve evidenziare che la mera indicazione delle esigenze giustificative della somministrazione non copre anche l'accertamento circa l'effettività delle stesse. Ciò non viene a determinare un'ingerenza del giudice, in quanto non viene sindacato il merito delle scelte datoriali, nel senso dell'opportunità e/o convenienza, gravando sul datore l'onere di provare gli elementi asseverativi degli incrementi di attività non fronteggiabili con il normale organico.
Si veda: Cass. sez. lav., 3 aprile 2018, n. 8148. |