Assegnazione a mansione superiore: sì all’indennità di posizione anche senza l’incarico
20 Aprile 2018
Il Tribunale ha riconosciuto ad un dipendente INPS lo svolgimento di mansioni superiori con la corresponsione delle relative differenze retributive, escludendo tuttavia il riconoscimento dell'indennità di posizione organizzativa. La Corte d'Appello, in conferma della decisione di primo grado, ha evidenziato come il dipendente non avesse diritto all'indennità mancando un formale provvedimento di conferimento dell'incarico, condizione imprescindibile per il riconoscimento. Il dipendente, al fine di vedersi riconosciuta la posizione organizzativa, ricorre per cassazione.
La Cassazione, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite (n. 25837/2007 e n. 3814/2011) e riprendendo la pronuncia n. 296/1990 della Corte Costituzionale, nell'accogliere il ricorso del dipendente e nel rinviare alla corte d'appello per un nuovo esame, ha affermato i seguenti principi di diritto: “a) la posizione organizzativa si distingue dal profilo professionale e individua nell'ambito dell'organizzazione dell'ente funzioni strategiche e di alta responsabilità che giustificano il riconoscimento di un'indennità aggiuntiva; b) ove il dipendente venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa”. |