Invii multipli di raccomandate: la prova della consegna è data dall'addetto al recapito

Redazione scientifica
23 Aprile 2018

Nel caso di invii multipli della raccomandata diretti allo stesso destinatario, la prova della consegna è data dall'addetto al recapito ai sensi dell'art. 21, comma 2, d.m. n. 95/2001.

Il caso. La Corte d'appello di Roma rigettava il gravame e confermava la revoca del decreto ingiuntivo volto a conseguire il pagamento da parte dell'Azienda sanitaria dei corrispettivi dovuti per le prestazioni farmaceutiche eseguite dalla società appellante. La Corte territoriale, a sostegno della decisione, ricusava il riconoscimento degli interessi moratori per difetto di costituzione in mora della debitrice.

Contro tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la società soccombente, sostenendo, che, al contrario di quanto aveva esposto il giudice d'appello, la raccomandata relativa al decreto ingiuntivo era stata correttamente ricevuta dalla debitrice come dichiarato dall'agente postale nel relativo avviso, ai sensi dell'art. 33 d.m. n. 95/2001.

Invii raccomandati. Il Collegio ricorda sul punto come, sebbene il d.m. n. 95/2001 prevede che gli invii a firma, tra cui sono ricompresi gli «invii raccomandati», comportano che «il destinatario deve sottoscrivere anche l'avviso», perché è solo tale sottoscrizione che «attesta con fede privilegiata, discendente dalla qualifica di incaricato di pubblico servizio che riveste l'agente postale nell'occasione, l'avvenuta consegna», va rilevato, che negli invii multipli diretti allo stesso destinatario «la prova della consegna è fornita dall'addetto al recapito» (art. 21, comma 2, d.m. n. 95/2001). Ciò vale, in particolare, nei casi in cui la sottoscrizione di ogni avviso di ricevimento diventi troppo onerosa.

La prova della consegna. Alla luce di tali considerazioni, osservano i Giudici, la Corte territoriale erroneamente ha ritenuto non provata la data di ricezione delle raccomandate da parte dell'Azienda sanitaria. Infatti, nella specie, ricorreva l'ipotesi degli invii multipli debitamente provati dall'agente postale mediante le annotazioni riportate dall'avviso di ricevimento. Pertanto, la debitrice doveva ritenersi costituita in mora alla data di effettuazione dell'adempimento contenuta in uno degli invii.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello territorialmente competente.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.