Responsabili per colpa gli amministratori privi di deleghe

La Redazione
26 Aprile 2018

L'amministratore privo di deleghe è sempre tenuto ad un obbligo di vigilanza e ad informarsi attivamente degli affari sociali e di trarne le necessarie conseguenze: la responsabilità sociale degli amministratori non esecutivi di s.p.a. è fondata sulla colpa, che può consistere nell'inadeguata conoscenza delle condotte altrui o nel non essersi attivati per evitare l'evento dannoso.

L'amministratore privo di deleghe è sempre tenuto ad un obbligo di vigilanza e ad informarsi attivamente degli affari sociali e di trarne le necessarie conseguenze: la responsabilità sociale degli amministratori non esecutivi di s.p.a. è fondata sulla colpa, che può consistere nell'inadeguata conoscenza delle condotte altrui o nel non essersi attivati per evitare l'evento dannoso.

Lo ribadisce la Cassazione, nella sentenza n. 9973 depositata il 23 aprile.

Il caso. L'amministratore non esecutivo indipendente di una s.g.r. veniva sanzionato da Bankitalia nell'ambito di una vicenda in cui venivano riscontrate condotte integranti gli illeciti di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) TUF. La Corte d'appello rigettava l'opposizione dell'amministratore, il quale proponeva, quindi, ricorso per cassazione.

La responsabilità degli amministratori privi di deleghe. Un motivo di ricorso attiene alla disciplina della responsabilità degli amministratori non esecutivi di s.p.a.: lamenta il ricorrente che nel sistema attuale non esisterebbe più un dovere di vigilanza degli amministratori non esecutivi sulla gestione.

I doveri gravanti sugli amministratori non esecutivi. Di parere opposto la S.C. che, nel rigettare il ricorso, richiama principi ormai consolidati: nel sistema generale, delineato dalla riforma del 2003, elemento costitutivo della fattispecie integrante la responsabilità sociale degli amministratori non esecutivi, accanto alla condotta inerziale, al fatto pregiudiziale antidoveroso degli amministratori delegati e al nesso causale, è quello della colpa.

La fattispecie omissiva di cui all'art. 2392 c.c. sanziona gli amministratori non esecutivi a titolo di colpa, superando qualsiasi automatismo legato alla mera carica ricoperta. La colpa dell'amministratore può consistere tanto nel non avere ignorato colposamente i segnali dell'altrui gestione illecita, quando nel non essersi utilmente attivato per evitare l'evento.

La vigilanza e l'agire informato. Agli amministratori privi di deleghe, insomma, è richiesto di non essere passivi destinatari delle informazioni rese dal c.d.a., ma di assumere l'iniziativa di richiedere le informazioni, in particolare se vi sono segnali di pericolo. Egli è tenuto a intraprendere tutte le iniziative, rientranti nelle sue attribuzioni, volte ad impedire gli eventi dannosi: in ciò consiste, appunto, il dovere di agire informati (così, Cass. n. 22848/2015, in questo portale con nota di Caruso).

Il sistema della responsabilità di tali soggetti, come delineato dagli artt. 2381 e 2392 c.c., conforma l'obbligo di vigilanza non più come avente ad oggetto un generale andamento della gestione, bensì richiedendo agli amministratori privi di deleghe di informarsi ed essere informati degli affari sociali e di trarne le necessarie conseguenze.

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