I millesimi e “la testa” del delegato non devono conteggiarsi ai fini dei limiti alle deleghe

30 Aprile 2018

Un condomino, che da solo rappresenta 233,72 millesimi del condominio (condominio composto da più di 20 proprietari), afferma che può portare in assemblea deleghe fino ad un massimo di 200 millesimi, interpretando l'art. 67 disp. att. c.c. (“...il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini ...”) come valido solo per le deleghe. Se così fosse, nel caso in esame, un solo condomino potrebbe rappresentare fino ad un massimo di 433,72 millesimi. Pertanto, il quinto dei condomini del condominio come riportato dall'art. 67 disp. att. c.c. deve intendersi escluso il proprietario o compreso?

Un condomino, che da solo rappresenta 233,72 millesimi del condominio (condominio composto da più di 20 proprietari), afferma che può portare in assemblea deleghe fino ad un massimo di 200 millesimi, interpretando l'art. 67 disp. att. c.c. (“...il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini ...”) come valido solo per le deleghe. Se così fosse, nel caso in esame, un solo condomino potrebbe rappresentare fino ad un massimo di 433,72 millesimi. Pertanto, il quinto dei condomini del condominio come riportato dall'art. 67 disp. att. c.c. deve intendersi escluso il proprietario o compreso?

Il novellato art. 67 disp. att. c.c. prevede che, se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale. Il limite non è, dunque, operante nei complessi condominiali che, pur essendo composti da più di venti unità immobiliari, presentino un numero di partecipanti al condominio (cosiddette “teste”) inferiori o pari a venti.

Il citato art. 67 pone in tal modo un limite oggettivo al potere di conferire la delega, proprio per evitare la spropositata raccolta di deleghe da parte di alcuni condomini e una conseguente monopolizzazione di fatto da parte di costoro delle decisioni che l'assemblea andrà ad assumere. Così disponendo, il Legislatore dimostra infatti di volere incentivare la personale partecipazione del singolo condomino all'assemblea, impedendo la concentrazione di deleghe in capo ad un solo soggetto che, benché apparentemente rappresentativo della volontà dei suoi deleganti, spesso è invece portatore di un suo individuale interesse in grado di condizionare le scelte in assemblea.

Non è evidentemente sfuggito al Legislatore il fatto che con il solo 20% del numero delle teste e di millesimi (e, quindi, doppia maggioranza) è impedito di assumere qualsivoglia delibera, essendo necessario, per l'approvazione di questa, il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea purché portatori di almeno un terzo dell'intero valore millesimale (almeno 333 millesimi).

Il chiaro disposto dell'art. 67 non lascia comunque dubbi sul fatto che, nel numero delle “teste” di cui il delegato può farsi portatore, non debba certo conteggiarsi quella del portatore stesso, se ed in quanto anch'egli condomino. Il limite del quinto riguarda il numero massimo di condomini che possono conferire la delega ad un altro singolo condomino e non già il complessivo numero di voti che il partecipante all'assemblea può esprimere. Pari ragionamento vale anche per i millesimi, nel senso che al quinto spettante ai deleganti dovranno aggiungersi i millesimi del delegato condomino.

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