Apprendistato professionalizzante: scatti di anzianità non equiparabili al lavoro ordinario

La Redazione
02 Maggio 2018

In caso di apprendistato professionalizzante gli aumenti periodici di anzianità non sono calcolati come nel rapporto di lavoro ordinario, valendo per gli apprendisti le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 276/2003.

Il fatto. Tre lavoratori, impiegati da Trenitalia s.p.a. come apprendisti per circa 48 mesi e poi assunti con contratto a tempo indeterminato, agivano in giudizio chiedendo la condanna della società al pagamento delle differenze retributive e degli accantonamenti conseguenti alla rideterminazione della loro effettiva anzianità di servizio maturata, poiché durante il periodo di apprendistato gli aumenti periodici di anzianità erano stati computati solo a partire dal diciannovesimo mese.

I ricorrenti lamentavano la contrarietà della disciplina collettiva applicata (art. 18 del CCNL Attività Ferroviarie) rispetto all'art. 19 L. n. 25/1955, che, a livello di computo dell'anzianità di servizio, equipara il periodo di apprendistato al lavoro ordinario.

La norma applicabile. Il D.Lgs. n. 276/2003 è intervenuto successivamente alla suddetta legge tacendone tuttavia le sorti della stessa. Il Tribunale di Torino ha ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dai lavoratori, dalla mancanza di espressa abrogazione della legge del 1955 non vada dedotta l'intenzione del legislatore di mantenere in vigore entrambi i testi normativi, quanto piuttosto la volontà di offrire una disciplina medio tempore applicabile all'istituto in esame, in tal modo evitando vuoti di disciplina e di mantenere in vigore la pregressa disciplina solo temporaneamente sino alla completa attuazione della nuova disciplina, destinata a sostituire il quadro normativo previgente.

Occorreva per il giudice di Torino valutare se all'epoca dei fatti in causa era stato regolamentato l'apprendistato professionalizzante.

La L. n. 80/2005, ricorda il Tribunale, ha introdotto il co. 5-bis dell'art. 49, ai sensi del quale, in attesa dell'adozione di apposite leggi regionali, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è demandata all'autonomia collettiva (nel caso di specie l'accordo del 1° marzo 2006) e non alle previsioni della L. n. 25/1955.

Il rigetto. In forza di questo ragionamento, poiché i tre contratti sono stati stipulati successivamente al sopradetto accordo collettivo, il giudice ha rigettato il ricorso escludendo che la norma della L. n. 25/1955, che considera “utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore il periodo di apprendistato”, sia applicabile nel caso di specie poiché tutti e tre i contratti sono stati stipulati dopo il 1° marzo 2006.

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