Apprendistato professionalizzante: scatti di anzianità non equiparabili al lavoro ordinario
02 Maggio 2018
Il fatto. Tre lavoratori, impiegati da Trenitalia s.p.a. come apprendisti per circa 48 mesi e poi assunti con contratto a tempo indeterminato, agivano in giudizio chiedendo la condanna della società al pagamento delle differenze retributive e degli accantonamenti conseguenti alla rideterminazione della loro effettiva anzianità di servizio maturata, poiché durante il periodo di apprendistato gli aumenti periodici di anzianità erano stati computati solo a partire dal diciannovesimo mese. I ricorrenti lamentavano la contrarietà della disciplina collettiva applicata (art. 18 del CCNL Attività Ferroviarie) rispetto all'art. 19 L. n. 25/1955, che, a livello di computo dell'anzianità di servizio, equipara il periodo di apprendistato al lavoro ordinario.
La norma applicabile. Il D.Lgs. n. 276/2003 è intervenuto successivamente alla suddetta legge tacendone tuttavia le sorti della stessa. Il Tribunale di Torino ha ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dai lavoratori, dalla mancanza di espressa abrogazione della legge del 1955 non vada dedotta l'intenzione del legislatore di mantenere in vigore entrambi i testi normativi, quanto piuttosto la volontà di offrire una disciplina medio tempore applicabile all'istituto in esame, in tal modo evitando vuoti di disciplina e di mantenere in vigore la pregressa disciplina solo temporaneamente sino alla completa attuazione della nuova disciplina, destinata a sostituire il quadro normativo previgente. Occorreva per il giudice di Torino valutare se all'epoca dei fatti in causa era stato regolamentato l'apprendistato professionalizzante. La L. n. 80/2005, ricorda il Tribunale, ha introdotto il co. 5-bis dell'art. 49, ai sensi del quale, in attesa dell'adozione di apposite leggi regionali, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è demandata all'autonomia collettiva (nel caso di specie l'accordo del 1° marzo 2006) e non alle previsioni della L. n. 25/1955.
Il rigetto. In forza di questo ragionamento, poiché i tre contratti sono stati stipulati successivamente al sopradetto accordo collettivo, il giudice ha rigettato il ricorso escludendo che la norma della L. n. 25/1955, che considera “utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore il periodo di apprendistato”, sia applicabile nel caso di specie poiché tutti e tre i contratti sono stati stipulati dopo il 1° marzo 2006. |