Furto aggravato per il condomino che si allacci abusivamente alla rete idrica pubblica
08 Maggio 2018
Allaccio abusivo. Una condomina viene condannata dal Tribunale di Enna alla pena di 6 mesi di reclusione ed euro 154 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, per aver creato un allaccio diretto alla condotta idrica pubblica, effettuando in tal modo un prelievo diretto dell'acqua senza il passaggio attraverso il contatore. L'imputata propone ricorso per cassazione, sostenendo in primo luogo che non vi sia certezza in ordine all'autore della condotta, in secondo luogo lamentando la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 624 e 625, n. 2 e 7, c.p. in quanto l'autore della condotta ha agito in stato di necessità, per sopperire a un bisogno primario ed essenziale che gli era stato inopinatamente sottratto, di fatto l'imputata sostiene che non sia stato provato che il distacco della fornitura idrica dipenda da una asserita e dimostrata morosità. Con un terzo motivo di censura, la condomina lamenta che l'aggravante della pena non risulti contestata in fatto per cui non c'è correlazione tra l'imputazione e la sentenza, pertanto si versa in una situazione di nullità insanabile. I giudici di legittimità ricostruendo i fatti, hanno in primo luogo accertato che a causa della morosità della condomina si era proceduto al distacco per morosità della fornitura idrica, con conseguente ritiro del contatore e apposizione dei sigilli. Inoltre non può trovare accoglimento neanche l'ipotesi della sussistenza dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p., poiché non è stato addotto nessun elemento idoneo a comprovare tale scriminante, e deve ritenersi che la condotta dell'imputata non possa essere derubricata nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, poiché nel caso di specie l'appropriazione di cosa altrui è finalizzata a trarre un profitto. In merito all'aggravante, comminata dal giudice di merito, essa trova fondamento nel fatto che trattandosi di cose destinate a pubblico servizio e dunque di pubblica utilità, sono meritevoli di una maggiore tutela proprio per la loro destinazione.
Oggettività dell'aggravante. In conclusione, sussiste l'aggravante in senso oggettivo, quindi al verificarsi delle ipotesi individuate dal legislatore ex art. 625, n. 7, c.p., indipendentemente dagli effetti provocati dall'azione delittuosa sul bene ritenuto meritevole di tutela. Pertanto l'aggravante sussiste nei casi in cui, come nella fattispecie concreta, la sottrazione dell'acqua sia avvenuta mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete idrica, indipendentemente dal fatto che tale condotta abbia recato effettivo nocumento alla fornitura d'acqua di altri utenti. Per questi motivi la Corte dichiara il ricorso inammissibile. |