Società tra avvocati: svolgendo attività d’impresa pagano IRES ed IRAP
08 Maggio 2018
Con la Risoluzione 35/E pubblicata il 7 maggio 2018, l'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un interpello circa la natura del reddito prodotto dalle società tra avvocati (costituite ai sensi della L. n. 247/2012). Nello specifico, il documento di prassi ha chiarito che «una società per azioni costituita per l'esercizio dell'attività di avvocato deve adottare il regime fiscale previsto per le società di capitali e, dunque, deve assoggettare ad IRES il reddito prodotto e ad IRAP il valore della produzione».
La professione di avvocato, ai sensi dell'art. 4-bis, L. n. 247/2012, può essere esercitata in forma societaria come società di persone, di capitali o cooperativa iscritta in apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la società medesima. I soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni. La maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati ed infine i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale, i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori. Posto il principio della personalità della prestazione professionale, l'Agenzia delle Entrate specifica che «l'esercizio della professione forense svolta in forma societaria costituisce attività d'impresa, in quanto, risulta determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria piuttosto che lo svolgimento di un'attività professionale».
Dal punto di vista fiscale dunque «alle società tra avvocati costituite sotto forma di società di persone, di capitali o cooperative, si applicano le previsioni di cui agli artt. 6, ultimo comma, e 81 TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d'impresa». |