Diffamazione tramite Facebook: legittimo il licenziamento
11 Maggio 2018
Una dipendente era stata licenziata per aver postato su Facebook delle frasi diffamatorie nei confronti dell'azienda datrice di lavoro. La Corte di appello di Bologna, in conformità con quanto stabilito in primo grado dal Tribunale di Forlì, aveva ritenuto legittimo il recesso della società, giudicando diffamatoria la condotta tenuta dalla donna e, dunque, lesiva del vincolo fiduciario coessenziale al rapporto lavorativo.
Avverso tale pronuncia, la lavoratrice ricorreva per cassazione lamentando che la Corte d'Appello non avesse valutato l'intenzionalità della condotta, sostenendo che nella stessa mancasse l'elemento soggettivo del dolo. Infatti, secondo la ricorrente, l'uso del social network avrebbe determinato l'inconsapevolezza di esporre al mondo reale lo sfogo diretto nelle intenzioni a pochi interlocutori.
La Cassazione, rigettando il ricorso, ha ritenuto legittimo il licenziamento poiché la lavoratrice, pubblicando un messaggio denigratorio sulla piattaforma Facebook ha integrato l'ipotesi di diffamazione per la capacità di diffusione, attraverso un numero elevato di utenti. Inoltre la Corte, riguardo all'elemento soggettivo, ha applicato il principio della “non scarsa importanza” di cui all'art. 1455 c.c., precisando che affinché vi sia giusta causa di licenziamento l'elemento soggettivo non debba essere necessariamente doloso ma possa avere anche solo natura colposa, anch'essa idonea a compromettere il vincolo fiduciario.
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