Mutuo fondiario e ammissione al passivo del credito della banca
17 Aprile 2018
Secondo la delibera CICR del 22 aprile 1995, emanata in applicazione dell'art. 38 TUB, possono fungere da “garanzie integrative” ai fini dell'innalzamento del limite massimo di finanziabilità dall'80% al 100% del valore dell'immobile ipotecato, solo determinate tipologie di garanzie. Tra le tipologie di garanzie utilizzabili, come indicate dalla Banca d'Italia, non rientra la fideiussione prestata dal socio della società in nome collettivo debitrice principale.
Il caso. Il Tribunale confermava il provvedimento assunto dal Giudice Delegato che, in sede di formazione dello stato passivo del fallimento di una Snc, ammetteva al chirografo il credito della banca e non già in via di prelazione ipotecaria, come invece richiesto dalla domanda di insinuazione. Il Tribunale, nella fattispecie, riteneva che non ricorressero i presupposti stabiliti dalla legge per la qualificazione dell'operazione nei termini di mutuo fondiario, secondo quanto formulato dalla banca. Avverso tale provvedimento l'istituto bancario ricorreva in Cassazione.
Valore dell'immobile ipotecato e limite di finanziabilità. Il requisito del limite di finanziabilità dell'80% del valore dell'immobile ipotecato attiene alla sostanza del rapporto tra misura del credito concedibile e valore della garanzia a servizio. Secondo quanto discende già dalla caratteristica strutturale di base del mutuo fondiario, quale concessione di credito in cui la valutazione del futuro "rientro" dell'erogato viene in modo specifico a puntualizzarsi, se non pure a circoscriversi, su determinati beni immobili portati in garanzia. |