Tutela reintegratoria, possibile anche per mancato repechage

La Redazione
14 Maggio 2018

La manifesta insussistenza del fatto base del licenziamento, che determina per il datore l'obbligo di reintegrazione del dipendente sul posto di lavoro, può trovare origine dal mancato assolvimento dell'obbligo di ricollocazione del lavoratore.

La Cassazione, con la sentenza n. 10435 del 2 maggio 2018, ha affrontato la questione concernente la portata applicativa dell'art. 18, co. 7, St. Lav., come novellato dalla Legge Fornero, stabilendo l'operatività della tutela reintegratoria nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con particolare riferimento alle ipotesi di <<manifesta insussistenza>> del fatto posto a base dello stesso.


Il fatto. La Corte d'appello di Bologna ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato per giustificato motivo ad una lavoratrice, in conseguenza del mancato assolvimento dell'obbligo di repechage, applicando la tutela risarcitoria ai sensi dell'art. 18, co. 5, St. Lav.
La dipendente, sostenendo che la mancata osservanza dell'obbligo di repechage da parte del datore imponga l'applicazione della tutela reintegratoria, ha proposto ricorso in Cassazione.
Alla Cassazione, che aveva seguito il ragionamento della Corte di Appello in tema di onere della prova, è posta la seguente questione: se, accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, al lavoratore vada riconosciuta la tutela reintegrativa o l'indennità risarcitoria e, soprattutto, se l'integrazione nel posto di lavoro intervenga solo in caso di manifesta insussistenza del fatto organizzativo o anche laddove vi sia l'impossibilità di repechage.

La tutela applicabile. La Cassazione, nel rigettare il ricorso e nel delineare la portata applicativa del co. 7 dell'art. 18 St. Lav. ha enunciato il seguente principio di diritto: “la verifica del requisito della ‘manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento' concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa, sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore.

La ‘manifesta insussistenza' va riferita ad una evidente, e facilmente verificabile sul piano probatorio assenza dei suddetti presupposti a fronte della quale il giudice può applicare la disciplina di cui al co. 4 del medesimo art. 18 ove tale regime sanzionatorio non sia eccessivamente oneroso per il datore di lavoro”.

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