Tutela reintegratoria, possibile anche per mancato repechage
14 Maggio 2018
La Cassazione, con la sentenza n. 10435 del 2 maggio 2018, ha affrontato la questione concernente la portata applicativa dell'art. 18, co. 7, St. Lav., come novellato dalla Legge Fornero, stabilendo l'operatività della tutela reintegratoria nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con particolare riferimento alle ipotesi di <<manifesta insussistenza>> del fatto posto a base dello stesso.
La tutela applicabile. La Cassazione, nel rigettare il ricorso e nel delineare la portata applicativa del co. 7 dell'art. 18 St. Lav. ha enunciato il seguente principio di diritto: “la verifica del requisito della ‘manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento' concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa, sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore. La ‘manifesta insussistenza' va riferita ad una evidente, e facilmente verificabile sul piano probatorio assenza dei suddetti presupposti a fronte della quale il giudice può applicare la disciplina di cui al co. 4 del medesimo art. 18 ove tale regime sanzionatorio non sia eccessivamente oneroso per il datore di lavoro”.
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