Nonostante il Glossario di Edilizia Libera, per l'installazione di una pergotenda non c'è certezza ed è necessario valutare caso per caso

Redazione scientifica
17 Maggio 2018

Non è possibile affermare in assoluto che l'installazione della pergotenda richieda o meno il permesso di costruire, è l'amministrazione che deve nel caso di specie verificare con certezza come il manufatto è stato realizzato.

L'amministrazione condanna un condomino alla rimozione di una pergotenda, installata su una terrazza a livello del locale soffitta, perché ritenuta abusiva (cioè, in quanto realizzata senza titolo alcuno). Contro tale provvedimento, l'interessato propone ricorso al TAR, il quale, ritenendo che l'opera integri una ristrutturazione soggetta al necessario rilascio di un permesso di costruire e non di un titolo edilizio minore, rigetta il ricorso. Il condomino impugna davanti al Consiglio di Stato la decisione del tribunale amministrativo affidando il ricorso a un unico motivo, in cui deduce che il manufatto di cui si tratta altro non è che una tenda parasole, liberamente installabile su edifici non vincolati per ragioni storiche, artistiche o ambientali.

È necessario il permesso edilizio? I giudici osservano come la disciplina non sia definita in modo univoco né nella normativa né in giurisprudenza, difatti se da un lato il Glossario della c.d. “Edilizia Libera”, contenuto nel d.m. 2 marzo 2018, contiene un elenco delle principali opere edilizie realizzabili senza alcun titolo edilizio, tra cui includere le pergotende (strutture di copertura di terrazzi e lastrici solari molto simile alla tettoia da cui si distingue per aver una struttura più leggera); dall'altro lato vi è il T.U. n. 380/2001, che richiede il permesso di costruire quindi un “titolo edilizio maggiore” nel caso si intenda realizzare tettoie di particolari dimensioni e caratteristiche.

Da tali osservazioni l'organo giudicante trae la conclusione che non sia possibile affermare in maniera assoluta che l'installazione di una tettoia richieda o meno un titolo edilizio maggiore, e che in ogni caso l'amministrazione ha l'onere di motivare in modo esaustivo, attraverso una corretta e completa istruttoria, che le opere compiute siano da realizzarsi in regime di edilizia libera o meno.

Nel caso di specie l'amministrazione si è limitata ad una descrizione generica di quanto rilevato e, per questi motivi il ricorso è accolto e il provvedimento annullato.