Matrimonio dopo la contestazione disciplinare
17 Maggio 2018
È illegittimo il licenziamento disciplinare comunicato al dipendente entro l'anno dal matrimonio, ma rispetto a fatti contestati precedentemente?
Nel nostro ordinamento, alla luce di quanto disposto all'art. 35, D.Lgs. n. 198/2006, e già agli artt. 1 e ss. della L. n. 7/1963, opera una presunzione iuris tantum, per la quale si ritiene disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, al quale segue la celebrazione, fino ad un anno dopo quest'ultima.
Al datore è data la possibilità di fornire la prova contraria, secondo le indicazioni del comma quinto dell'articolo prefato. Qualora il recesso sia giustificato da condotte del lavoratore le quali siano state oggetto di una contestazione antecedente la richiesta delle pubblicazioni suddetta, non si rinviene alcuna liaison tra il successivo licenziamento ed il matrimonio.
Il procedimento disciplinare, infatti, risulta essere stato avviato anteriormente.
Si veda: Cass. sez. lav., 19 aprile 2018, n. 9736. |