Tolleranza della lesione minima ed esclusione del risarcimento

Redazione Scientifica
23 Maggio 2018

Se il danno non patrimoniale lamentato è inquadrabile come una conseguenza non grave è insuscettibile di essere monetizzato in quanto bagatellare. Determina una lesione ingiustificabile del diritto solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva.

IL CASO Un uomo agisce nei confronti dell'Aci e del Ministero delle Infrastrutture, responsabili di non aver aggiornato correttamente l'Archivio nazionale degli autoveicoli, per non aver annotato la perdita del possesso del veicolo, che nel PRA era stata invece correttamente riportata. A causa di tale errore, l'attore si era visto notificare molteplici sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, dal momento che risultava essere ancora il proprietario dell'autovettura.

DISAGI SUBITI E LAMENTATI Il mancato aggiornamento della banca dati aveva determinato un disagio psichico nell'uomo, che lamenta di aver dovuto impiegare tempo, spostamenti e impegno per cercare di chiarire con l'Ufficio competente. Il Tribunale di Milano respinge il ricorso non rinvenendo il nesso di causalità fra il danno lamentato e la condotta dei convenuti; la Corte territoriale invece condanna i convenuti in solido per responsabilità extracontrattuale a causa delle errate annotazioni, liquidando i danni in via equitativa. L'ACI propone ricorso per cassazione, affidandosi a cinque motivi.

DANNO BAGATELLARE? In particolare, con il quinto, l'ACI deduce violazione dell'art. 2043 c.c., per aver la corte territoriale riconosciuto il risarcimento ad un danno inquadrabile come pregiudizio futile e irrisorio, non connotato da gravità.

NESSUNA TUTELA RISARCITORIA La Suprema Corte accoglie il motivo e conferma che il danno non patrimoniale lamentato è inquadrabile come una conseguenza non grave e insuscettibile di essere monetizzata in quanto bagatellare. Ricordando il principio di tolleranza della lesione minima, la Cassazione afferma che «determina una lesione ingiustificabile del diritto solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva». Quindi è errato che, nel caso di specie, la domanda avesse trovato accoglimento in via del tutto equitativa, con riferimento ai disagi logistici subiti e non per esborsi in concreto effettuati e documentati.

La Corte dunque cassa la sentenza impugnata senza rinvio e condanna il contro ricorrente al pagamento delle spese.

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