Le Sezioni Unite chiariscono gli effetti del licenziamento intimato prima del periodo di comporto
23 Maggio 2018
Un lavoratore veniva licenziato per superamento del periodo di comporto nonostante, in realtà, tale arco temporale non risultasse esaurito alla data di intimazione del licenziamento.
La Corte d'appello di Cagliari, rigettando l'impugnativa del lavoratore, considerava il recesso del datore inefficace fino all'ultimo giorno di malattia utile al raggiungimento del periodo massimo di comporto.
Le Sezioni Unite hanno rilevato che ammettere come valido, sebbene momentaneamente inefficace, il licenziamento intimato ancor prima che le assenze del lavoratore abbiano esaurito il periodo massimo di comporto significherebbe consentire un licenziamento che, all'atto della sua intimazione, è ancora sprovvisto di giusta causa o giustificato motivo e non è sussumibile in altra automa fattispecie legittimante.
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