Le Sezioni Unite chiariscono gli effetti del licenziamento intimato prima del periodo di comporto

La Redazione
23 Maggio 2018

Le Sezioni Unite, con sentenza n. 12568 del 2018, hanno chiarito gli effetti del licenziamento intimato prima del superamento del periodo di comporto, superando il contrasto giurisprudenziale tra l'inefficacia o la nullità dello stesso licenziamento.

Un lavoratore veniva licenziato per superamento del periodo di comporto nonostante, in realtà, tale arco temporale non risultasse esaurito alla data di intimazione del licenziamento.

La Corte d'appello di Cagliari, rigettando l'impugnativa del lavoratore, considerava il recesso del datore inefficace fino all'ultimo giorno di malattia utile al raggiungimento del periodo massimo di comporto.
La Cassazione, invece, rilevando l'esistenza di due indirizzi giurisprudenziali non coerenti tra loro, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.
Quest'ultime, investite della questione, hanno dovuto chiarire se il licenziamento intimato prima del superamento del periodo di comporto sia inefficace fino a che il lavoratore non esaurisca il periodo massimo di assenze concesso oppure sia nullo ab origine.

Le Sezioni Unite hanno rilevato che ammettere come valido, sebbene momentaneamente inefficace, il licenziamento intimato ancor prima che le assenze del lavoratore abbiano esaurito il periodo massimo di comporto significherebbe consentire un licenziamento che, all'atto della sua intimazione, è ancora sprovvisto di giusta causa o giustificato motivo e non è sussumibile in altra automa fattispecie legittimante.
Si tratterebbe di un licenziamento acausale disposto al di fuori delle ipotesi residue previste dall'ordinamento.


Le SSUU, nell'accogliere il ricorso, hanno affermato il seguente principio di diritto: “il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia o infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, co. 2, c.c.”.

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