Responsabilità medica e applicabilità della compensatio lucri cum damno secondo le Sezioni Unite

Redazione Scientifica
24 Maggio 2018

Il valore dell'indennità di accompagnamento che l'invalido ha ottenuto dall'INPS in conseguenza dei postumi derivanti da un caso di responsabilità medica, deve essere detratto dall'ammontare del danno subito.

Il fatto. La vicenda giudiziaria origina dalla richiesta di risarcimento avanzata dai genitori di un neonato che, avendo patito una grave ipossia cerebrale a causa della ritarda esecuzione del parto cesareo, riportava gravi postumi permanenti. Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava i convenuti, ovvero il medico di turno, il primario di reparto e l'Azienda ospedaliera, al risarcimento dei danni patrimoniali e non derivati per gli attori.
La Corte d'Appello di Brescia ha riformato parzialmente la sentenza di prime cure, intervenendo sulla liquidazione del danno ritenendo, in particolare, cumulabile l'indennità di accompagnamento erogata dall'INPS con l'ammontare del danno derivante dalla necessità di assistenza quotidiana per il bambino.

La questio iuris. La questione è dunque giunta dinanzi alla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione che, con ordinanza interlocutoria n. 15537/2017, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite al fine di risolvere il contrasto relativo alla questione «se nella liquidazione del danno patrimoniale relativo alle spese di assistenza che una persona invalida sarà costretta a sostenere vita natural durante, debba tenersi conto, in detrazione, della indennità di accompagnamento erogata dall'INPS».

Orientamenti. Il Supremo Consesso analizza i diversi orientamenti giurisprudenziali sul tema.
Da un lato, viene riconosciuta la cumulabilità dell'indennità di accompagnamento con il risarcimento del danno (Cass. civ. n. 10291/2001) sulla base del fatto che, per l'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, il vantaggio economico deve essere arrecato direttamente dallo stesso fatto concreto che ha prodotto il danno, con la conseguenza che dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno non può essere detratto quanto già percepito a titolo di prestazione assistenziale per l'invalidità, prestazione che si basa su un titolo diverso e non ha finalità risarcitoria.
Dall'altro lato, è stato affermato (Cass. civ. n. 774/2016) che nella liquidazione della danno patrimoniale il giudice deve detrarre dalle spese per l'assistenza domiciliare il beneficio spettante alla vittima a titolo di indennità di accompagnamento, emolumento che incide sulla natura del danno risarcibile eliminandolo in parte. Questa è la soluzione interpretativa avvallata anche dal Collegio rimettente, secondo il quale nella stima del danno patrimoniale subito «occorre tenere conto dei vantaggi che, prima della liquidazione, siano pervenuti o certamente perverranno alla vittima, a condizione che il vantaggio possa dirsi causato dal fatto illecito».

Compensatio lucri cum damno. Tornando al caso di specie, sul presupposto che l'indennità di accompagnamento prevista a favore di un soggetto danneggiato a seguito di minorazione invalidante mira a compensare direttamente il pregiudizio patrimoniale derivante dall'illecito come una sorta di “anticipazione” solidaristica a copertura degli oneri di assistenza, le Sezioni Unite risolvono la questione riconoscendo l'applicabilità della compensatio. In conclusione, il ricorso viene accolto in virtù del principio secondo cui «dall'ammontare del danno subito da un neonato in fattispecie di colpa medica, e consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l'assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall'INPS in conseguenza di quel fatto».
Con analoga argomentazione, le Sezioni Unite hanno risolto, con ulteriori sentenze depositate anch'esse il 22 maggio, la questione relativa all'applicabilità della compensatio in relazione alla rendita INAIL per inabilità permanente per infortunio in itinere e risarcimento dovuto dal terzo responsabile del sinistro stradale (sentenza n. 12566/2018); all'importo dell'indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di un illecito, importo che deve essere detratto dall'ammontare del danno (sentenza n. 12565/2018, relativa alla strage di Ustica); al valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall'INPS al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, valore che non deve essere detratto dal risarcimento del danno patrimoniale patito (sentenza n. 12564/2018).

(Fonte: dirittoegiustizia.it)

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