Limiti temporali e oggettivi del patto di non concorrenzaFonte: Cod. Civ. Articolo 2125
24 Maggio 2018
Vi è violazione del patto di non concorrenza se un lavoratore, licenziato per giustificato motivo oggettivo a causa di una crisi economica aziendale, dopo 2 anni e mezzo di disoccupazione trova lavoro in un'azienda concorrente?
Nel patto di non concorrenza, ex art. 2125 c.c., le parti debbono indicare i limiti oggettivi, spaziali e temporali entro i quali l'ex dipendente sarà vincolato. Con tale disposizione il legislatore mira da un lato a tutelare il patrimonio "immateriale" della parte datoriale: la stipulazione di tale tipologia di patto assicura che il lavoratore non svolga la propria attività presso soggetti in concorrenza rispetto al primo datore; dall'altro, però, deve escludersi che una siffatta limitazione possa pregiudicare in mondo illimitato la possibiità del vincolato ad una nuova occupazione, e a tal fine si richiede la specificazione dei suddetti confini operativi del patto.
Nel caso di specie non risulta superato il limite temporale previsto dall'articolo suddetto. Sarà invece necessario accertare se il nuovo datore di lavoro operi nel medesimo settore produttivo o commerciale (producendo ad esempio i medesimi prodotti, ovvero tra di essi alternativi o fungibili).
In merito: Cass. sez. lav., 26 ottobre 2001, n. 13329, Cass. sez. lav., 19 novembre 2014, n. 24662; Cass. sez. lav., 24 ottobre 2017, n. 25157. |