Come risarcire il danno da perdita della capacità di guadagno?
25 Maggio 2018
IL CASO La Corte d'appello di Trento riforma parzialmente la decisione di primo grado e ridetermina gli importi posti a carico di una compagnia assicurativa per il risarcimento dei danni sofferti da un uomo a seguito di un sinistro stradale. In particolare la corte affermava che , per la liquidazione del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno, doveva essere utilizzato, come riferimento, il reddito del danneggiato da lavoro autonomo, al netto del prelievo fiscale. Il danneggiato ricorre per la Cassazione della sentenza, con un unico motivo.
VIOLAZIONE DELL'ART. 137 COD. ASS. Il ricorrente denuncia violazione dell'art. 137 cod. ass. per avere la Corte territoriale utilizzato erroneamente il parametro di calcolo, affermando che il riferimento al reddito netto doveva essere interpretato come reddito al netto dei costi di produzione, e non delle imposte dovute al fisco.
PRINCIPIO DI DIRITTO La Suprema Corte ritiene fondato il motivo e ripercorre l'evoluzione normativa che ha interessato l'art. 137 cod. ass., ricordando il seguente principio già enunciato in Cass. civ., sez. III, 9 luglio 2008 n. 18855: « l'art. 4 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, come modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 1977, n. 39, nel disporre che in caso di danno alle persone, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito da lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni, attribuisce rilievo, alla stregua della sua testuale formulazione, al reddito da lavoro netto dichiarato dal lavoratore autonomo ai fini dell'applicazione della sopraindicata imposta ed ha riguardo, quindi, non al reddito che residua dopo l'applicazione dell'imposta stessa ma alla base imponibile di cui all'art. 3 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e cioè all'importo che il contribuente è tenuto a dichiarare ai fini dell'imposta sopraindicata, dovendo inoltre intendersi per reddito dichiarato dal danneggiato quello risultante dalla differenza fra il totale dei compensi conseguiti (al lordo delle ritenute d'acconto) ed il totale dei costi inerenti all'esercizio professionale - analiticamente specificati o, se consentito dalla legge, forfettariamente conteggiati - senza possibilità di ulteriore decurtazione dell'importo risultante da tale differenza, per effetto del conteggio delle ritenute d'imposta sofferte dal professionista».
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione. |