Quali effetti produce la mancata sottoscrizione della citazione?
29 Maggio 2018
Il caso. Il tribunale di Avellino accoglieva la domanda volta ad ottenere nei confronti di un'agenzia di viaggi la restituzione del prezzo pagato, nonché il risarcimento del danno subito per non aver potuto fruire del “pacchetto turistico” venduto agli attori a causa dell'imperversare sul luogo della vacanza di un potente uragano. La decisione veniva appellata dalla società convenuta che eccepiva il mancato rilievo da parte del giudice di primo grado della nullità della citazione introduttiva del giudizio, poiché priva di sottoscrizione del difensore nella copia notificata. La Corte d'appello di Napoli rigettava il gravame ritenendo che l'atto di citazione notificato seppur nullo, avesse comunque raggiunto il suo scopo.
L'agenzia di viaggi ha proposto ricorso per cassazione, con il quale ha eccepito l'inesistenza dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto privo della sottoscrizione del difensore, sicchè nessuna sanatoria per raggiungimento dello scopo era possibile.
La validità dell'atto notificato senza la firma del difensore… Il Collegio ha ritenuto che l'atto di citazione notificato alla società convenuta, seppur privo della sottoscrizione del suo difensore e pertanto, affetto da nullità, dovesse ritenersi comunque valido in quanto dagli elementi in esso contenuti era possibile, con ogni evidenza, desumere la provenienza del procuratore abilitato munito di mandato. Quel che rileva ai fini del raggiungimento dello scopo di un atto affetto da nullità per difetto della sottoscrizione, è non già la sua conoscibilità, sebbene la sua riferibilità alla persona che ne appare l'autore. I Supremi Giudici ricordano che, tra gli elementi idonei a consentire la sicura riferibilità dell'atto alla persona indicata come suo autore, quando manchi la sottoscrizione, può assumere rilievo anche l'indicazione, nella relazione di notificazione, che quest'ultima è stata effettuata ad istanza del difensore indicato come autore dell'atto (cfr. ex multis Cass. civ., n. 802/1987).
…“salvata” dal “visto” dell'ufficiale giudiziario. Nel caso di specie, poiché la copia notificata dell'atto di citazione recava l'apposizione del “visto” dell'ufficiale giudiziale che aveva proceduto ad eseguire la notifica, esso appariva di per sé idoneo a documentare che la richiesta di notifica era avvenuta ad istanza dell'avvocato indicato come l'estensore dell'atto notificato. Tale visto insieme alla relazione di notificazione, costituiscono pertanto, elementi idonei al raggiungimento dello scopo, ovvero far comprendere al destinatario la sicura riferibilità dell'atto all'avvocato ivi indicato come difensore degli attori.
Per tali ragioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso. |