Somministrazione e incremento occupazionale: l’Interpello del MinLav

La Redazione
30 Maggio 2018

Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 3/2018, ha chiarito se, in caso di assunzione di lavoratori in somministrazione, l'incremento occupazionale netto della forza lavoro debba essere riferito all'impresa utilizzatrice ovvero all'Agenzia per il lavoro.

Rispondendo all'Interpello n. 3/2018, proposto da Alleanza Lavoro, il MinLav ha chiarito se, in caso di assunzione di lavoratori in somministrazione, la condizione dell'incremento occupazionale netto della forza lavoro debba essere riferita all'impresa utilizzatrice ovvero all'Agenzia per il lavoro.

Il Ministero ha ripreso l'art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 che regola organicamente la modalità di accesso agli incentivi all'occupazione ed individua i principi generali da osservare al fine di garantire la loro omogenea applicazione. In particolare, la lettera e) dell'articolo sopracitato prevede espressamente che “con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore”.

Alla luce di ciò, il Ministero ha ritenuto che “in caso di assunzione di un lavoratore in somministrazione, la condizione dell'incremento occupazionale netto sulla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti sia riferita all'impresa utilizzatrice, al fine di ottenere i benefici economici legati all'assunzione e sempre che ricorrano i requisiti stabiliti dalle specifiche normative per la fruibilità degli incentivi”.

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