Niente rateizzazione per il contribuente che non versa anche una sola rata

La Redazione
30 Maggio 2018

Niente rateizzazione per il contribuente che non versa anche una sola rata; in questo caso, oltre il danno c'è anche la beffa, perché dovrà corrispondere pure le sanzioni. Così ha stabilito la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 25 maggio 2018 n. 13133, con la quale il Supremo Consesso ha respinto il ricorso di un contribuente che aveva rateizzato il proprio debito IRPEF saltando alcune rate.

Niente rateizzazione per il contribuente che non versa anche una sola rata; in questo caso, oltre il danno c'è anche la beffa, perché dovrà corrispondere pure le sanzioni. Così ha stabilito la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 25 maggio 2018 n. 13133, con la quale il Supremo Consesso ha respinto il ricorso di un contribuente che aveva rateizzato il proprio debito IRPEF saltando alcune rate.

Inutile, per l'uomo, invocare i problemi finanziari sopraggiunti: l'Agenzia delle Entrate aveva iscritto a ruolo le intere somme dovute, dedotti i versamenti già eseguiti, con sanzioni ed interessi, notificando quindi una nuova cartella di pagamento.

La Sezione Tributaria Civile della Cassazione ha respinto il ricorso del contribuente, osservando come il mancato pagamento di anche una sola delle rate successive alla prima, determina «l'automatica scadenza dal beneficio della rateazione». Il garante è quindi tenuto a regolare l'importo entro 30 giorni dalla notificazione dell'invito, contenente l'indicazione delle somme dovute; in caso di inadempimento, l'Ufficio delle Entrate potrà provvedere all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a carico del contribuente e del garante.

Anche l'impugnazione delle sanzioni non ha avuto esito positivo: «In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme fiscali – si legge in ordinanza – sussiste il potere del giudice tributario di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni per errore sulla norma tributaria in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce»; situazione che, nel caso in questione, non ricorreva.

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