Ferie non godute e diritto all’indennità sostitutiva: conclusioni dell’Avvocato Generale

La Redazione
31 Maggio 2018

La CGUE, con i Comunicati stampa n. 70 e 71 del 29 maggio 2018, ha illustrato le conclusioni dell'Avvocato Generale in tema di cedibilità dell'indennità pecuniaria per le ferie non godute agli eredi del lavoratore deceduto e sul diritto del dipendente all'indennità pecuniaria sostitutiva delle ferie retribuite.

La CGUE, con i Comunicati stampa n. 70 e 71 del 29 maggio 2018, ha illustrato le conclusioni dell'Avvocato Generale Bot rispettivamente:

  • nelle cause riunite C-569/16, in tema cedibilità dell'indennità pecuniaria per le ferie non godute agli eredi del lavoratore deceduto;
  • nelle cause riunite C-619/16, in tema di diritto del dipendente all'indennità pecuniaria sostitutiva delle ferie retribuite.

Nel Comunicato stampa n. 70 si legge che l'Avvocato Generale, sul caso di due vedove tedesche che chiedevano le indennità dei propri mariti deceduti (dipendenti l'uno di un'azienda privata e l'altro di un'amministrazione pubblica) propone una lettura secondo la quale gli eredi possono invocare il diritto dell'Unione nei confronti tanto di un datore di lavoro pubblico quanto di un datore di lavoro privato.

Il Comunicato stampa n. 71, invece, le considerazioni dall'Avvocato Generale nel caso di un rapporto lavorativo protrattosi per anni senza godere delle ferie. I dipendenti in causa, al momento della cessazione del rapporto, avevano avanzato la richiesta di liquidazione dell'indennità sostitutiva delle ferie.

Sulla questione, Yves Bot ha ritenuto che "il fatto che rimangano delle ferie non richieste al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro non implica automaticamente la perdita della corrispondente indennità" ed, inoltre, "la sola circostanza che un lavoratore non abbia chiesto di fruire delle proprie ferie retribuite non può implicare automaticamente il venir meno del diritto all'indennità pecuniaria sostitutiva delle ferie retribuite non godute".

Si legge , però, nel Comunicato, “qualora il datore di lavoro dimostri di aver posto in essere le operazioni necessarie al fine di consentire ai lavoratori di far valere il proprio diritto alle ferie annuali retribuite e che, nonostante i provvedimenti adottati, il lavoratore abbia deliberatamente rinunciato ad avvalersi di tale diritto, pur avendone avuto la possibilità nel corso del rapporto di lavoro, il lavoratore medesimo non può esigere l'indennità".

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